COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della società ACD FOLGORE LEGNANO camp. 2° Categoria Gir. M Gara del 21.02.2016 tra ACD Folgore Legnano / GS Beata Giuliana C.U. n. 34 della Delegazione di Legnano datato 25.02.2016.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della società ACD FOLGORE LEGNANO camp. 2° Categoria Gir. M Gara del 21.02.2016 tra ACD Folgore Legnano / GS Beata Giuliana C.U. n. 34 della Delegazione di Legnano datato 25.02.2016. La Società ACD FOLGORE LEGNANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato per cinque gare il calciatore GIORGIO Alessandro, per lieve contatto fisico con l'arbitro, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva. La Corte Sportiva di Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rilevato che il comportamento del giocatore emerge con tutta chiarezza dal referto arbitrale, preso atto che alcuna conseguenza fisica è occorsa all'arbitro successivamente al contatto con il tesserato, rilevato altresì che il comportamento è da valutarsi aggressivo e non violento, in parziale accoglimento del ricorso presentato RIDUCE la sanzione della squalifica a carico di GIORGIO Alessandro a numero quattro giornate. Dispone l'accredito della tassa se versata.
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