COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società FRASCATORRE Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 14.02.2016 tra Frascatorre / Casei C.U. n. 31 della Delegazione di Pavia datato 18.02.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società FRASCATORRE Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 14.02.2016 tra Frascatorre / Casei C.U. n. 31 della Delegazione di Pavia datato 18.02.2016 La società FRASCATORRE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, ha squalificato il calciatore, BONFADINI Massimo sino al 30.5.2017 e le ha comminato l'ammenda di Euro 90,00, lamentando che la gara non è stata sospesa dall'arbitro in quanto i fatti sono avvenuti dopo la conclusione della stessa e che il BONFADINI non ha tenuto alcun comportamento violento nei confronti dell'arbitro.La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche all'altra squadra osserva : il reclamo non può trovare accoglimento.Infatti, dal referto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che l'arbitro prima di subire l'atto violento da parte del calciatore BONFADINI ed essere portato al pronto soccorso dove gli è stato riscontrato un trauma toracico contusivo non aveva posto termine alla gara con il triplice fischio. Si deve quindi ritenere corretta la decisione del GS di comminare la perdita della gara alla società reclamante e l'ammenda di Euro 90,00. La gravità del gesto violento compiuto dal BONFADINI nei confronti dell'arbitro con conseguenze fisiche accertate in pronto soccorso, giustificano sia la squalifica comminata allo stesso dal GS sia l'applicazione del disposto di cui all'Art. 16 comma 4 bis del CGS e delle misure amministrative deliberate dal Consiglio Federale e pubblicate sul CU 104/A del 17.12.2015 che meritano pertanto di essere confermate. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it