COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo O.S.G.B. MERATE – CEREDA Marco e COLOMBO Marco in proprio – Camp. Giovanissimi Prov. B Gir. A Gara del 6.02.2016 tra O.S.G.B. Merate / Luciano Manara C.U. n. 29 della delegazione di Lecco datato 11.02.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo O.S.G.B. MERATE – CEREDA Marco e COLOMBO Marco in proprio – Camp. Giovanissimi Prov. B Gir. A Gara del 6.02.2016 tra O.S.G.B. Merate / Luciano Manara C.U. n. 29 della delegazione di Lecco datato 11.02.2016 La società O.S.G.B. MERATE ed i sig.ri CEREDA Marco e COLOMBO Marco hanno proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l'allenatore Marco COLOMBO sino all'11.5.2016 ed il dirigente CEREDA Marco sino all'11.4.2016 ed ha comminato alla società O.S.G.B. MERATE l'ammenda di Euro 100,00, chiedendo l’annullamento ovvero una riduzione delle squalifiche comminate. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : dal rapporto dell'arbitro confermato dall'arbitro stesso emerge che il CEREDA e il COLOMBO hanno offeso l'arbitro verbalmente, mentre non viene individuato con certezza il soggetto che ha picchiato alla porta dello spogliatoio dell'arbitro. Per quanto attiene al comportamento del pubblico, non si puo' non rilevare la congruità dell'ammenda in relazione alla tenue gravità di tale comportamento che ha avuto solo un connotato verbale. Alla luce di ciò meritano di essere confermate le sanzioni comminate al CEREDA ed alla società reclamante, mentre merita di essere ridotta quella comminata all'allenatore COLOMBO. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata all'allenatore COLOMBO Marco sino l'11.04.2016, conferma per il resto le decisioni del GS e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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