COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale TOLENTINO/SFORZACOSTA 2010 DEL 16.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 42 del 20.1.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale TOLENTINO/SFORZACOSTA 2010 DEL 16.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 42 del 20.1.2016) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla reclamante la sanzione dell’ammenda di euro 2.000,00 (duemila) per i fatti ascritti ad un proprio sostenitore, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Sforzacosta 2010 chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata siccome, comunque, eccessiva. Deduceva la reclamante l’errata applicazione da parte del primo Giudice della normativa federale vigente in materia, alla luce della quale (art. 14 Cgs) deve ritenersi responsabile, per fatti violenti commessi dai sostenitori in occasione delle gare, solo la società ospitante che, sola, può predisporre misure adeguate ed intervenire attivamente e preventivamente in occasione di tali episodi al fine di impedirli. Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al sostenitore dell’odierna reclamante, identificato con assoluta certezza, precisando: a) che lo stesso poté facilmente entrare nello spazio antistante gli spogliatoi e all’interno degli stessi perché i cancelli erano aperti; b) al momento del fatto il dirigente addetto agli ufficiali di gara non era nei pressi. Motivi della decisione La Corte sportiva d’appello, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti la reclamante e l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. All’esito dell’espletata istruttoria i fatti ascritti al sostenitore dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Corte ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità. Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa. P.Q.M. la Corte sportiva d’appello accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Sforzacosta 2010 e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 1.000,00 (mille/00). Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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