COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 04/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. OLIMPIA JUVENTU FALCOANARA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA OLIMPIA JUVENTU FALCONARA/PALOMBINA DEL 12.2.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 65 del 17.2.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 04/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. OLIMPIA JUVENTU FALCOANARA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA OLIMPIA JUVENTU FALCONARA/PALOMBINA DEL 12.2.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 65 del 17.2.2016) Il reclamo è inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, in quanto sottoscritto da Veronese Stefano, presidente della società, temporaneamente inibito a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a rappresentare la società nell’ambito federale come da provvedimento pubblicato in data 11 dicembre 2015 sul Com. Uff. n. 90 del Comitato Regionale Marche. La Corte sportiva d’appello territoriale, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Olimpia Juventu Falconara e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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