COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 04/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA OSIMO FIVE C5/AUDAX 1970 S. ANGELO DEL 20.2.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE C2 GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 130 del 24.2.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 04/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA OSIMO FIVE C5/AUDAX 1970 S. ANGELO DEL 20.2.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE C2 GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 130 del 24.2.2016) Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione dell’ammenda di € 100,00 (cento/00), non impugnabile a norma dell’art. 45, terzo comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva, in quanto inferiore ad minimo ivi previsto. La Corte sportiva d’appello territoriale, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla società G.S. Audax 1970 S. Angelo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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