COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 03/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società ASTI CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 51 del 18.02.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara San Domenico Savio – Asti Calcio disputata in data 06.02.2016, Campionato Juniores Regionali Girone H

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 03/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società ASTI CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 51 del 18.02.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara San Domenico Savio – Asti Calcio disputata in data 06.02.2016, Campionato Juniores Regionali Girone H La Società Asti Calcio si duole della decisione con la quale il giudice sportivo ha comminato la squalifica fino al 30.06.2016 al calciatore SULAJ Jonathan per aver minacciato ed offeso, anche con espressioni discriminatorie, il direttore di gara. Fatto avvenuto al termine della gara ed all’esterno dell’impianto sportivo. La società ricorrente non nega l’accaduto ma rileva come a commettere il gesto non sia stato il calciatore Sulaj (già allontanatosi) bensì il calciatore Viel Marco. Circostanza da quest’ultimo confermata con dichiarazione scritta inviata anche a questa Corte d’Appello Sportiva. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. Il referto arbitrale riferisce circostanze che richiederebbero conferme e precisazioni in quanto i fatti lamentati si sono verificati all’esterno dell’impianto sportivo allorquando i calciatori, non più con le divise sociali, sono meno riconoscibili ovvero la loro identificazione appare meno certa e suscettibile di approssimazione e confusione (ovviamente in buona fede). Appare poi opportuno verificare se le espressioni discriminatorie (soggette a pesante sanzione) siano state riferite da entrambi i calciatori indicati nel referto ovvero solamente da uno dei due. Si aggiunga il rilievo, non secondario, che la Società Asti Calcio non ha minimamente contestato i fatti e l’entità della sanzione. Il Giudice Sportivo ha pertanto cercato più volte di mettersi in contatto con il direttore di gara ma il medesimo (ancora oggi) non risulta reperibile. Ogni approfondimento è pertanto precluso e permangono pertanto dubbi che impongono, allo stato dell’arte, la revoca della squalifica al calciatore Sulaj e la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo affinché provveda nei confronti del calciatore Viel Marco. Per tali motivi la Corte D’Appello Sportiva, in accoglimento del reclamo della società Asti Calcio, revoca la squalifica comminata al calciatore Sulaj Jonathan e trasmette degli atti al Giudice Sportivo affinchè provveda nei confronti del calciatore Viel Marco.
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