COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso della A.S.D. CALTIGNAGA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 52 del 25.2.2016, con il quale veniva comminata la squalifica per tre gare al giocatore MAIELLO Davide (gara Caltignaga/Venaria Reale del 20.2.2016-Campionato Allievi Regionali Girone 2) Con il ricorso in oggetto, la società Caltignaga richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio giocatore sig. MAIELLO Davide, affermando in particolare che il giocatore, pur meritevole di espulsione, avrebbe reagito ad una provocazione strattonando l’avversario, senza tuttavia sferrargli un pugno sulla schiena.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso della A.S.D. CALTIGNAGA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 52 del 25.2.2016, con il quale veniva comminata la squalifica per tre gare al giocatore MAIELLO Davide (gara Caltignaga/Venaria Reale del 20.2.2016-Campionato Allievi Regionali Girone 2) Con il ricorso in oggetto, la società Caltignaga richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio giocatore sig. MAIELLO Davide, affermando in particolare che il giocatore, pur meritevole di espulsione, avrebbe reagito ad una provocazione strattonando l’avversario, senza tuttavia sferrargli un pugno sulla schiena. Codesta Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il ricorso e la documentazione di gara, non ritiene di poter disattendere le risultanze del rapporto arbitrale che, come noto, costituiscono fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva. Infatti il direttore di gara ha inequivocabilmente riportato nel proprio referto che il sig. Maiello al 24° del secondo tempo si disinteressava dell’azione e, a palla lontana, colpiva un giocatore avversario con un violento pugno sulla schiena. Conseguentemente la sanzione comminata dal giudice sportivo appare equa e commisurata al fatto. Per tali motivi RESPINGE Il ricorso di cui trattasi, con addebito alla società ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it