COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Reclamo proposto dal G.S.D. BVS BASSA VALSUSA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 35 del 25/02/16 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla gara VIANNEY – BVS BASSA VALSUSA disputata il 20/02/16 nell’ambito del Campionato Allievi Fascia B – Girone A Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo fax in data 03/03/16, il G.S.D. BVS BASSA VALSUSA contesta le decisioni, contenute nel C.U. n° 35 del 25/02/16 della Delegazione Provinciale di Torino, assunte dal Giudice Sportivo sulla base del rapporto redatto dall’arbitro che ha diretto la gara VIANNEY – BVS BASSA VAKSUSA, disputata il 20/02/16 nell’ambito del Girone A del Campionato Allievi Fascia B.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Reclamo proposto dal G.S.D. BVS BASSA VALSUSA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 35 del 25/02/16 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla gara VIANNEY – BVS BASSA VALSUSA disputata il 20/02/16 nell’ambito del Campionato Allievi Fascia B – Girone A Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo fax in data 03/03/16, il G.S.D. BVS BASSA VALSUSA contesta le decisioni, contenute nel C.U. n° 35 del 25/02/16 della Delegazione Provinciale di Torino, assunte dal Giudice Sportivo sulla base del rapporto redatto dall’arbitro che ha diretto la gara VIANNEY - BVS BASSA VAKSUSA, disputata il 20/02/16 nell’ambito del Girone A del Campionato Allievi Fascia B. La società reclamante lamenta l’eccessiva durata della squalifica, fino al 25/04/2016, inflitta al proprio dirigente accompagnatore BOLETTIERI Rocco Salvatore, basata, a proprio dire, su una falsa descrizione dell’episodio effettuata dall’arbitro nel proprio rapporto di gara e chiede che venga annullata totalmente o, in subordine, ridotta la squalifica con richiesta di un incontro tra le persone interessate. Il direttore di gara riferisce che, al 28° del secondo tempo, il Signor BOLETTIERI Rocco Salvatore lo affrontava urlando e proferendo degli epiteti ingiuriosi. Successivamente lo strattonava violentemente per un braccio provocando la rottura dell’orologio, tanto che per proseguire nella direzione di gara, era costretto a chiedere il tempo ad uno dei dirigenti. Reagiva, inoltre, al provvedimento di espulsione decretato nei suoi confronti insultando e minacciando l’arbitro e veniva allontanato a forza da altre persone che si trovavano vicino agli spogliatoi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, osservato, preliminarmente, che le norme vigenti non consentono la effettuazione del richiesto confronto fra le parti; ritenuto che l’arbitro abbia bene valutato i fatti e riferito in modo non equivoco l’accadimento degli stessi; considerato eccessivamente violento, reiterato ed altamente diseducativo nei confronti dei giovani calciatori il comportamento del dirigente BOLETTIERI Rocco Salvatore; valutate, quindi, incensurabili le decisioni impugnate, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità delle sanzioni adottate dal Giudice Sportivo; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla società ricorrente, perché non versata e, conseguentemente CONFERMA la squalifica fino al 25/04/2016 inflitta al dirigente BOLETTIERI Rocco Salvatore.
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