COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 03 Marzo 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 17/11/2015 (prot.n.4870/809pf14- 15/A/Amg) nei confronti di: sig. Pesole Giovanni, calciatore presso la soc. Norba Conversano De Girolamo Girolamo, all’epoca Presidente dell’ASD Norba Conversano la soc. ASD Norba Conversano la soc. ASD Azzurri Conversano per rispondere il primo: – della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.40 comma 4 NOIF, perché, nonostante già tesserato per la Norba Conversano, chiedeva ed otteneva, grazie ai falsi dati anagrafici forniti, il tesseramento anche per la ASD Azzurri Conversano; il secondo: – della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.40 comma 4 delle NOIF, per aver tesserato o comunque per aver omesso i necessari ed opportuni controlli prima di procedere al tesseramento, peraltro con l’utilizzo di dati anagrafici falsi, di un calciatore già tesserato per altra società nella medesima stagione sportiva. la terza: -ai sensi dell’art.4 comma 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte ascritte al proprio tesserato Giovanni Pesole.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 03 Marzo 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 17/11/2015 (prot.n.4870/809pf14- 15/A/Amg) nei confronti di: sig. Pesole Giovanni, calciatore presso la soc. Norba Conversano De Girolamo Girolamo, all’epoca Presidente dell’ASD Norba Conversano la soc. ASD Norba Conversano la soc. ASD Azzurri Conversano per rispondere il primo: - della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.40 comma 4 NOIF, perché, nonostante già tesserato per la Norba Conversano, chiedeva ed otteneva, grazie ai falsi dati anagrafici forniti, il tesseramento anche per la ASD Azzurri Conversano; il secondo: - della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.40 comma 4 delle NOIF, per aver tesserato o comunque per aver omesso i necessari ed opportuni controlli prima di procedere al tesseramento, peraltro con l’utilizzo di dati anagrafici falsi, di un calciatore già tesserato per altra società nella medesima stagione sportiva. la terza: -ai sensi dell’art.4 comma 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte ascritte al proprio tesserato Giovanni Pesole. FATTO Con racc. ar del 18/12/2015 il Tribunale Federale Territoriale disponeva la convocazione dei deferiti per l’udienza del 18/1/2016 alla quale comparivano: -l’avv. Paolo Mormando per la Procura Federale; -il sig. De Girolamo Girolamo in proprio e quale rappresentante della soc. ASD Azzurri Conversano assistito dall’avv. Mastrangelo Antonio; - il sig. Benedetto Mario in qualità di rappresentante della Soc. ASS. Norba Conversano; -il sig. Pesole Giovanni. All’udienza succitata del 18/12/2015, preliminarmente le parti innanzi deferite dichiaravano di aver raggiunto l’intesa con la Procura Federale ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art.23 comma 2 Codice Giustizia Sportiva così ridotte: -per il sig. Pesole Giovanni la squalifica per mesi due; -per il sig. De Girolamo Girolamo la inibizione di gg.40; -per la soc. Ass. Azzurri Conversano l’ammenda di €200,00; -per la soc. Ass. Norba Conversano l’ammenda di €67.00. Il succitato accordo veniva quindi trasmesso, a cura della Procura Federale ai sensi dell’art.23 c.2 del CGS (per l’esame) al Procuratore Generale dello Sport il quale con sua nota del 25 gennaio 2016 (prot. n.00787) testualmente dichiarava “Nulla Osserva”. P.Q.M. Il Tribunale Territoriale Puglia: -esaminati gli atti innanzi citati, e preso atto di quanto dichiarato dal Procuratore Generale dello Sport; -ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti; -ritenute congrue le sanzioni indicate dalle stesse succitate parti d’intesa fra loro; -visto ed applicato l’art.23 n.2 C.G.S. -a scioglimento della riserva e della sospensione di cui al verbale d’udienza del 18/1/2016 DISPONE 1) l’applicazione delle seguenti sanzioni: -per il sig. Pesole Giovanni la squalifica per mesi 2; - per il sig. De Girolamo Girolamo la inibizione di gg.40; -per la Soc. ASD Azzurri Conversamo l’ammenda di €200,00; -per la Soc. ASD Norba Convesano l’ammenda di €67.00. 2) Dichiara pertanto chiuso e definito il procedimento nei confronti dei deferiti.
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