COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 03 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: SAN PIO X – PUNTO FOGGIA del 31.01.2016 Reclamo dell’A.S.D. Punto Foggia avverso la squalifica fino al 31.12.2016 del calciatore DELLI CARRI Alessio Pio inflitta con decisione del Giudice Sportivo territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Foggia, FIGC-LND, n. 31 del 04.02.2016.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 03 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: SAN PIO X – PUNTO FOGGIA del 31.01.2016 Reclamo dell’A.S.D. Punto Foggia avverso la squalifica fino al 31.12.2016 del calciatore DELLI CARRI Alessio Pio inflitta con decisione del Giudice Sportivo territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Foggia, FIGC-LND, n. 31 del 04.02.2016. Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Sentito il Sig. Citro Paolo, Presidente della reclamante; Sentito il Direttore di gara che ha reso chiarimenti; Considerato che l’arbitro ha confermato di essere stato attinto alla mano destra con uno sputo del calciatore Delli Carri Alessio Pio e che l’episodio non è stato affatto casuale, sebbene volontario; Ritenuto, tuttavia, che la sanzione della squalifica debba rapportarsi alla reale dimensione e natura dell’addebito, costituito da un episodio isolato non connotato da violenza, ingiurie, oscenità e che la partita ha potuto svolgersi regolarmente nonostante la pesante sconfitta del Punto Foggia; Tutto quanto considerato e ritenuto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale di Bari, DELIBERA 1) Accogliersi parzialmente il reclamo proposto e, in riforma della decisione impugnata, ridursi sino a tutto il 6 marzo 2016 la squalifica inflitta al calciatore Delli Carri Alessio Pio; 2) Non addebitarsi alcuna tassa atteso l’esito del gravame.
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