COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 03 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: FLY TEAM BRINDISI – AMATORI GIOVENTU SPORT TORRE del 16.02.2016 Reclamo della FLY TEAM BRINDISI avverso la squalifica per n. 3 gare effettive del calciatore SERTI Teodoro di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 25/2/2016 della Delegazione Provinciale di Brindisi.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 03 Marzo 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Gara: FLY TEAM BRINDISI – AMATORI GIOVENTU SPORT TORRE del 16.02.2016 Reclamo della FLY TEAM BRINDISI avverso la squalifica per n. 3 gare effettive del calciatore SERTI Teodoro di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 25/2/2016 della Delegazione Provinciale di Brindisi. Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; effettuati i necessari accertamenti; ritenuto di adeguare la sanzione alla reale entità degli addebiti, non qualificabili alla stregua di una condotta violenta bensì di una condotta volgare ed irriguardosa; DELIBERA 1) In parziale accoglimento del reclamo proposto, ridursi la squalifica inflitta al calciatore SERTI Teodoro a 2 gare effettive; 2) Non addebitarsi alcuna tassa atteso l’esito del gravame.
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