COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 10 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. CAROVIGNO CALCIO – U.G. MANDURIA SPORT del 14 Febbraio 2016. (Reclamo della A.S.D. CAROVIGNO CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 700,00, inibizione Pulpito Vincenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 18/2/2016 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 10 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. CAROVIGNO CALCIO – U.G. MANDURIA SPORT del 14 Febbraio 2016. (Reclamo della A.S.D. CAROVIGNO CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 700,00, inibizione Pulpito Vincenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 18/2/2016 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali limitatamente al comportamento dei tifosi entrati sul terreno di gioco e bloccati grazie all’intervento fattivo del capitano della società reclamante per cui più adeguata, tenuto conto della recidiva contestata, si appalesa la sanzione dell’ammenda di € 500,00; considerato che il comportamento del sig. PULPITO Vincenzo è risultato gravemente ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro per cui adeguata si appalesa la sanzione della inibizione fino al 31/12/2016 irrogata dal Primo Giudice che va condivisa e confermata. P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi ad € 500,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. CAROVIGNO CALCIO, confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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