COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 10 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: S.S.D. SPORT FIVE S.R.L. – POL. D. VELO CLUB ADELFIA del 13 Febbraio 2016. (Reclamo della POL. D. VELO CLUB ADELFIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 100,00, inibizione dirigente sig. COPPI Vito di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 18/2/2016 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 10 Marzo 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Gara: S.S.D. SPORT FIVE S.R.L. – POL. D. VELO CLUB ADELFIA del 13 Febbraio 2016. (Reclamo della POL. D. VELO CLUB ADELFIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 100,00, inibizione dirigente sig. COPPI Vito di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 18/2/2016 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; rilevato che ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera d Codice di Giustizia Sportiva non è impugnabile il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo per l’ammenda di € 100,00 per cui tale parte del ricorso va dichiarata inammissibile; rilevato che per quanto attiene il dirigente COPPI Vito il suo comportamento può qualificarsi solamente ingiurioso e antisportivo nei confronti dell’arbitro per cui più adeguata si appalesa la inibizione fino al 31/3/2016 potendosi così accogliere solo parzialmente quanto dedotto dalla reclamante; P.Q.M. D E L I B E R A Dichiararsi inammissibile per i succitati motivi il reclamo proposto dalla società POL. D. VELO CLUB ADELFIA per quanto riguarda l’ammenda; ridursi al 31/3/2016 la inibizione inflitta al dirigente sig. COPPI Vito; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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