COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 10 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: F.C.D. STELLA AZZURRA TROIA – F.C.D. SPORTING SANNICANDRO del 20 Febbraio 2016. (Reclamo della F.C.D. STELLA AZZURRA TROIA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore AQUILINO Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 in data 25/2/2016 della Delegazione Provinciale di Foggia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 10 Marzo 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Gara: F.C.D. STELLA AZZURRA TROIA – F.C.D. SPORTING SANNICANDRO del 20 Febbraio 2016. (Reclamo della F.C.D. STELLA AZZURRA TROIA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore AQUILINO Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 in data 25/2/2016 della Delegazione Provinciale di Foggia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; rilevato che il comportamento del calciatore AQUILINO Antonio è risultato solo antisportivo e irriguardoso nei confronti dell’arbitro per cui, tenuto conto della qualità di capitano, può ritenersi più adeguata la squalifica per n. 3 giornate effettive di gara. P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi a 3 giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore AQUILINO Antonio; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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