COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 10 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. MASQUENATO CAPRARICA – A.S.D. REAL GALATONE del 17 Gennaio 2016. (Reclamo della A.S.D. MASQUENATO CAPRARICA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e ammenda di € 100,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 in data 21/1/2016 della Delegazione Provinciale di Maglie).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 10 Marzo 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Gara: A.S.D. MASQUENATO CAPRARICA – A.S.D. REAL GALATONE del 17 Gennaio 2016. (Reclamo della A.S.D. MASQUENATO CAPRARICA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e ammenda di € 100,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 in data 21/1/2016 della Delegazione Provinciale di Maglie). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che quanto dedotto dalla reclamante contraddice sostanzialmente a quanto riportato dall’arbitro nel suo rapporto e successivo supplemento; ritenuto che non può essere preso in esame il filmato in DVD allegato dalla reclamante al suo ricorso in appello, non rientrando nell’ipotesi di cui all’art. 35 n. 1 punto 2 Codice di Giustizia Sportiva; considerato che non può, allo stato degli atti, pervenirsi ad un accertamento definitivo dei fatti occorsi relativi alla gara in oggetto indicata, la Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene necessario rimettere gli atti alla Procura Federale affinchè ai sensi dell’art. 34 n. 4 Codice di Giustizia Sportiva accerti e verifichi se la versione fornita dall’arbitro sig. Giacomo SCORRANO corrisponda a quanto dallo stesso riportato nel suo rapporto di gara e supplemento successivo. P.Q.M. D E L I B E R A Rimettersi gli atti alla Procura Federale con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis comma 5 Codice di Giustizia Sportiva con effetto immediato riservandosi la rifissazione dell’udienza per la trattazione definitiva del reclamo.
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