COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 03 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. FUNTANALIRAS MONTI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 33 dell’11.02.2016. Gara Palau / Funtanaliras Monti del 06.02.2016.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 03 Marzo 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
A.S.D. FUNTANALIRAS MONTI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 33 dell’11.02.2016. Gara Palau / Funtanaliras Monti del 06.02.2016. La Società Funtanaliras Monti ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in rubrica, ha squalificato l’allenatore Loi Salvatore fino al 30.04.2016 perché “dopo il termine della gara, si frapponeva tra l’arbitro e l’accesso agli spogliatoi e contestava il direttore di gara con atteggiamento minaccioso; successivamente, entrava indebitamente nello spogliatoio riservato all’arbitro e, dopo aver afferrato le mani dello stesso, gli proferiva espressioni intimidatorie e minacciose, quindi colpiva con un violento calcio la porta dello spogliatoio. La sanzione tiene conto della recidività del Loi nel corso della stagione sportiva”. La reclamante, chiede la riduzione della squalifica, escludendo che il Loi abia avuto un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro e che abbia colpito con un calcio la porta dello spogliatoio ed affermando che il direttore di gara avrebbe avuto, durante tutta la partita, un atteggiamento irrispettoso e provocatorio verso i giocatori. L’arbitro, convocato nanti la Corte, non si è presentato adducendo impegni di lavoro, ed ha inviato una dichiarazione con la quale conferma integralmente quanto esposto nel referto. Il rappresentante della Società Funtanaliras, nell’audizione davanti la Corte, ha insistito per l’accoglimento del reclamo. La Corte, letti gli atti del procedimento, ritenuto che dal rapporto arbitrale emerge, da parte del Loi, un comportamento gravemente oltraggioso nei confronti del direttore di gara, che peraltro non ha superato i limiti di una scomposta protesta verbale, valuta eccessiva la durata della squalifica a lui inflitta, pur tenendo conto della sua recidività. La Corte valuta equa una squalifica con termine al 15 marzo 2016. La Corte pertanto, in accoglimento del reclamo DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta all’allenatore Loi Salvatore al 15.03.2016. Dispone la restituzione della tassa.
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