COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 10 marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. STELLA SMERALDA 2005 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n°32 del 04.02.2016. Gara Stella Smeralda 2005 / Telti del 30.01.2016. La società Stella Smeralda 2005 ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in rubrica, ha disposto: – la punizione sportiva della perdita della partita per 3 a 0 a carico della Società; – la squalifica per due gare dei calciatori Malu Alessandro, Malu Pasquale, Pisciottu Gianmario, Corda Gianluca e Asara Federico; – l’inibizione temporanea fino al 24.02.2016 dei dirigenti Filigheddu Fabrizio e Depperu Giampiero.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 10 marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. STELLA SMERALDA 2005 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n°32 del 04.02.2016. Gara Stella Smeralda 2005 / Telti del 30.01.2016. La società Stella Smeralda 2005 ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in rubrica, ha disposto: - la punizione sportiva della perdita della partita per 3 a 0 a carico della Società; - la squalifica per due gare dei calciatori Malu Alessandro, Malu Pasquale, Pisciottu Gianmario, Corda Gianluca e Asara Federico; - l’inibizione temporanea fino al 24.02.2016 dei dirigenti Filigheddu Fabrizio e Depperu Giampiero. La Corte rileva preliminarmente che il reclamo è inammissibile, ai sensi dell’articolo 45 comma 3 lett.a) e 49 del C.G.S., in relazione ai provvedimenti di cui ai capi b) e c), in quanto le sanzioni inflitte non superano i limiti stabiliti per la loro impugnabilità. Per quanto attiene alla punizione di cui al capo a), la Corte rileva che la decisione del Giudice Sportivo è stata assunta sulla base del referto arbitrale, dal quale si deduce che il direttore di gara dichiarava cessato l’incontro al 20° minuto del secondo tempo, allorchè veniva accerchiato da 7/8 giocatori e poi da due dirigenti della Stella Smeralda che contestavano la concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria; l’arbitro, a seguito degli insulti che venivano proferiti nei suoi confronti, espelleva due calciatori e allontanava dal campo i due dirigenti ed infine fischiava la fine della partita, senza estrarre il cartellino rosso nei confronti di altri tre giocatori, che continuavano a protestare, per timore di subire aggressioni fisiche. Il Giudice Sportivo ha ritenuto la società reclamante meritevole della punizione della perdita della gara, in considerazione del fatto che, se l’arbitro avesse notificato l’espulsione anche ai tre calciatori suddetti, la gara non avrebbe potuto proseguire perché la squadra della Stella Smeralda sarebbe rimasta con soli sei giocatori. La reclamante chiede l’annullamento della decisione e la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro, tenuto conto della circostanza che il direttore di gara emetteva il triplice fischio di chiusura della partita dopo la seconda espulsione, quando in campo vi era il numero minimo di giocatori per proseguire l’incontro, mentre invece le tre successive presunte espulsioni non sono state notificate neanche alla consegna della distinta. La Corte di Appello, letti gli atti del procedimento, ed in particolare il referto arbitrale e l’allegato, ha disposto la convocazione dell’arbitro il quale per ben due volte, adducendo impedimenti di lavoro, ha mancato di comparire. Questo organo disciplinare osserva che nell’allegato al referto l’arbitro non descrive in realtà circostanze che costituissero minaccia effettiva alla sua persona, ma unicamente elementi che egli stesso colora di tinte fosche, che però non risultano avere superato la protesta, vibrata e scomposta, ma comunque non tali da giustificare la decisione di sospendere la gara. La Corte di Appello Sportiva ritiene che, come osservato dalla società reclamante, sul punto, deve essere disposta la ripetizione della gara. Per questi motivi, la Corte d’Appello Sportiva - dichiara inammissibile il reclamo ai sensi dell’articolo 45, comma 3° lett.a) e b) del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai provvedimenti di squalifica per due giornate di gara inflitte ai giocatori Malu Alessandro, Malu Pasquale, Pisciottu Gianmario, Corda Gianluca e Asara Federico, ed ai provvedimenti di inibizione fino al 24.02.2016 inflitte ai dirigenti Filigheddu Fabrizio e Depperu Giampiero in quanto in tutti i casi le sanzioni inflitte non superano i limiti di impugnabilità. - in parziale accoglimento del reclamo in riforma della decisione del Giudice Sportivo, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara per 3 a 0, dispone la ripetizione della stessa, la cui data verrà comunicata dal Comitato Regionale Sardegna. Si dispone la restituzione della tassa
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