COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 273 CSAT 24 DEL 01 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 123/A POL. POMPEI CALCIO MESSINA (ME) avverso rigetto assegnazione gara vinta per 3–0 – Campionato 1° Cat. Girone “D” Gara Virtus Milazzo/Pol Pompei Calcio Messina del 16/01/2016 – Comunicato Ufficiale n. 229 del 29/01/2016

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 273 CSAT 24 DEL 01 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 123/A POL. POMPEI CALCIO MESSINA (ME) avverso rigetto assegnazione gara vinta per 3–0 - Campionato 1° Cat. Girone “D” Gara Virtus Milazzo/Pol Pompei Calcio Messina del 16/01/2016 - Comunicato Ufficiale n. 229 del 29/01/2016 Con appello ritualmente proposto la Pol. Pompei Calcio Messina impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata che ha rigettato il reclamo proposto avverso il risultato gara, per una presunta posizione irregolare dei calciatori Pergolizzi Fabio e Darboe Bakary. In particolare la reclamante evidenzia, per quanto riguarda il primo calciatore, che dai tabulati federali si evince che esistono un calciatore Pergolizzi Fabio, un Pergolizzi Matteo ed un Pergolizzi Matteo Fabio tutti e tre aventi la stessa data di nascita, di cui i primi due non risultano tesserati con alcuna squadra. Pertanto il Pergolizzi Fabio indicato con il numero di maglia n.18 della distinta presentata al direttore di gara ed entrato all’inizio del 2° tempo non aveva titolo a partecipare all’incontro; così come non lo aveva il calciatore Darboe Bakary che essendo di nazionalità straniera avrebbe dovuto essere tesserato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio e non dal Comitato Regionale Sicilia. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti e fatti gli opportuni accertamenti rileva che il calciatore n. 18 della distinta presentata all’arbitro della gara Virtus Milazzo–Pol Pompei Calcio Messina del 16/01/2016 ed indicato come Pergolizzi Fabio, nato il 05/05/1985 risulta essere stato identificato dal direttore di gara mediante la carta di identità n. AS9092777. La medesima carta di identità risulta allegata alla richiesta di tesseramento fatta dalla Virtus Milazzo per il calciatore Pergolizzi Matteo Fabio che ha avuto decorrenza dal 25/08/2015, ragion per cui il predetto calciatore aveva pieno titolo a partecipare alla gara in questione non risultando inficiata dalla mancata indicazione, in distinta, del nome Matteo risolvendosi questa in una mera irregolarità formale. Per ciò che attiene la posizione del calciatore sig. Darboe Bakary non può non rilevarsi che sul punto il gravame è assolutamente generico tanto da determinarne l’inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 5 e 36 comma 2 del C.G.S. senza però sottacere che il calciatore citato, così come accertato dal giudice di prime cure, risulta regolarmente tesserato per la Virtus Milazzo con decorrenza dal 07/01/2016. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale rigetta per i suesposti motivi il proposto gravame e dispone addebitarsi la tassa reclamo ( € 130,00) non versata.
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