COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 273 CSAT 24 DEL 01 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 124/A A.S.D. CALCIO PER CALTAVUTURO (PA) Appello avverso squalifica fino al 30/04/2016 dell’allenatore sig. Giuseppe Quolantoni – Campionato regionale 2^ categoria girone “B” Gara Stella del Mare/Calcio per Caltavuturo del 24/01/2016 – C.U. 225 del 27/01/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 273 CSAT 24 DEL 01 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 124/A A.S.D. CALCIO PER CALTAVUTURO (PA) Appello avverso squalifica fino al 30/04/2016 dell’allenatore sig. Giuseppe Quolantoni - Campionato regionale 2^ categoria girone “B” Gara Stella del Mare/Calcio per Caltavuturo del 24/01/2016 - C.U. 225 del 27/01/2016. Con tempestivo e rituale atto di appello l’A.S.D. Calcio per Caltavuturo ha impugnato la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale come sopra riportata, sostenendo, in buona sintesi, che il proprio tesserato, dopo l’allontanamento dal terreno di gioco, posizionatosi in tribuna, veniva fatto oggetto di ripetuti insulti e quindi raggiunto e colpito da un tifoso della squadra avversaria. Solo per difendersi il sig. Quolantoni potrebbe avere involontariamente colpito l’aggressore. L’appellante, produce certificato medico a sostegno delle proprie ragioni e chiede l’annullamento o in subordine la riduzione della sanzione in questione, chiedendo altresì che sia ascoltato l’allenatore sig. Quolantoni. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che la richiesta di audizione dell’allenatore non può essere accolta, ostandovi il dettato regolamentare che limita la possibilità di audizione al rappresentante legale della società appellante e/o ad un suo delegato. Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento di gare, rileva che dal 23° del 2° tempo l’arbitro allontanava il sig. Giuseppe Quolantoni “per eccessive proteste”. L’arbitro segnala inoltre che dal 25° del secondo tempo “i tifosi della società Stella del Mare offendevano con insulti personali l’allenatore della società Calcio per Caltavuturo”, precedentemente allontanato”. Si legge infine in referto che al 46° del secondo tempo il sig. Quolantoni “colpiva con violenti pugni e calci un tifoso della Stella del Mare causando un’accesa rissa tra tifosi”. In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare parziale accoglimento sotto il profilo di una diversa quantificazione della sanzione disciplinare, che deve essere rideterminata in termini più equi in relazione a quanto effettivamente occorso al sig. Quolantoni dopo l’allontanamento dal terreno di gioco. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina a tutto il 24 marzo 2016 la squalifica a carico dell’allenatore sig. Giuseppe Quolantoni. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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