COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 273 CSAT 24 DEL 01 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 150/A A.S.D. NUOVA JETAS (PA) Avverso squalifica per 4 gare a carico del calciatore sig. Antonino Zito, squalifica per tre gare a carico dei calciatori Michele Maniscalco e Orobello Davide – Campionato 3° Cat. Gara Capaci City/Nuova Jetas del 31/01/2016 – C.U. n. 45 del 04/02/2016 Delegazione Provinciale di Palermo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 273 CSAT 24 DEL 01 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 150/A A.S.D. NUOVA JETAS (PA) Avverso squalifica per 4 gare a carico del calciatore sig. Antonino Zito, squalifica per tre gare a carico dei calciatori Michele Maniscalco e Orobello Davide - Campionato 3° Cat. Gara Capaci City/Nuova Jetas del 31/01/2016 - C.U. n. 45 del 04/02/2016 Delegazione Provinciale di Palermo. Con tempestivo e rituale appello l’A.S.D. Nuova Jetas ha impugnato le sanzioni così come irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale, limitandosi a sostenere che i predetti calciatori non risultano essere stati espulsi né gli stessi hanno commesso alcunché “…stante che la partita si è svolta senza alcun problema e in totale assenza di episodi antisportivi, violenti o quant’altro… rivolti al direttore di gara o a tesserati avversari…” La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame così come proposto è palesemente inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 5 e 36 comma 2 del C.G.S., per essere lo stesso privo di ogni e qualsiasi motivazione, se non di una generica negazione di quanto avvenuto. Così come irrituale ed inammissibile risulta la richiesta di audizione, finalizzata solo ad integrare oltre i termini decadenziali i motivi del gravame. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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