COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 282 CSAT 25 DEL 08 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.128/A A.S.D. REAL MERI’ (ME) Avverso squalifica fino al 31/01/2021 calciatore sig. Alessandro Curro, squalifica fino al 30/06/2020 calciatore sig. Ivan Nania, squalifica fino al 20/03/2016 sig. Carmelo Aliberti, squalifica per sei gare calciatore sig. Francesco Puliafito, squalifica per quattro gare calciatori sig.ri Luca Grasso e Giuseppe Scolaro, squalifica per tre gare calciatore sig. Davide Scolaro – Campionato 2° Cat. Girone “D” Gara Città di Rocca/Real Merì del 31/01/2016 – C.U. n. 234 del 03/02/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 282 CSAT 25 DEL 08 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.128/A A.S.D. REAL MERI’ (ME) Avverso squalifica fino al 31/01/2021 calciatore sig. Alessandro Curro, squalifica fino al 30/06/2020 calciatore sig. Ivan Nania, squalifica fino al 20/03/2016 sig. Carmelo Aliberti, squalifica per sei gare calciatore sig. Francesco Puliafito, squalifica per quattro gare calciatori sig.ri Luca Grasso e Giuseppe Scolaro, squalifica per tre gare calciatore sig. Davide Scolaro - Campionato 2° Cat. Girone “D” Gara Città di Rocca/Real Merì del 31/01/2016 - C.U. n. 234 del 03/02/2016. Con tempestivo appello l’A.S.D. Real Merì ha impugnato le sanzione inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale come in epigrafe riportate chiedendone una loro riduzione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame così come proposto risulta essere palesemente inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli arti. 33 comma 5 e 36 comma 2 del C.G.S., risultando privo di ogni e qualsiasi motivazione che non sia la generica negazione dei fatti addebitati ai singoli tesserati. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it