COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 282 CSAT 25 DEL 08 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.133/A P.G.S. LUCE (ME) Avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Giuseppe Giunta – Campionato C5 serie C2 Girone “C” Gara Meriven C5/PGS Luce del 15/02/2016 – C.U. n.244 del 09/02/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 282 CSAT 25 DEL 08 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.133/A P.G.S. LUCE (ME) Avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Giuseppe Giunta - Campionato C5 serie C2 Girone “C” Gara Meriven C5/PGS Luce del 15/02/2016 - C.U. n.244 del 09/02/2016. Con rituale e tempestivo reclamo la P.G.S. Luce impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Giuseppe Giunta, per l’occasione capitano, si sarebbe limitato, al termine della gara, a rappresentare il proprio disappunto in ordine ad alcune decisioni tecniche assunte dall’arbitro. Il tutto sarebbe avvenuto, sempre secondo la reclamante, nel tragitto che l’arbitro ha compiuto per raggiungere il proprio spogliatoio ed una volta ivi giunti il sig. Giuseppe Giunta veniva invitato da alcuni dirigenti a rientrare nel proprio spogliatoio, cosa che faceva. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il sig. Giuseppe Giunta, che per l’occasione ricopriva la carica di capitano, è stato espulso al termine della gara per avere assunto un comportamento protestatario nei confronti del direttore di gara, accompagnando tale proteste con il battere sulla schiena di quest’ultimo. Lo stesso,una volta avuta notificata l’espulsione, si posizionava dinanzi la porta dello spogliatoio del direttore di gara continuando nel suo comportamento protestatario, ma veniva allontanato dai propri dirigenti. Pertanto, quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara né la sanzione, così come inflitta dal giudice di prime cure, appare suscettibile della benché minima riduzione, risultando la stessa appena adeguata a quanto posto in essere dal predetto calciatore, con l’aggravante della qualifica di “capitano” dallo stesso ricoperta. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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