COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 282 CSAT 25 DEL 08 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 139/A A.S.S.D. ARCOBALENO ISPICA (RG) avverso a) assegnazione gara perduta per 0-6 ed inibizione fino al 17/02/2016 del dirigente accompagnatore sig. Carmelo Rizza – Campionato Allievi Provinciali C5 Gara Arcobaleno Ispica/Happy Panda del 28/01/2016 – C.U. n. 38 del 10/02/2016 Delegazione Provinciale di Ragusa; b) Assegnazione gara perduta per 0-6 ed inibizione fino al 24/02/2016 del dirigente accompagnatore sig. Carmelo Rizza – Campionato Allievi Provinciali C5 Gara Arcobaleno Ispica/La Piramide Calcetto del 04/02/2016 – C.U. n. 38 del 10/02/2016 Delegazione Provinciale di Ragusa.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 282 CSAT 25 DEL 08 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 139/A A.S.S.D. ARCOBALENO ISPICA (RG) avverso a) assegnazione gara perduta per 0-6 ed inibizione fino al 17/02/2016 del dirigente accompagnatore sig. Carmelo Rizza - Campionato Allievi Provinciali C5 Gara Arcobaleno Ispica/Happy Panda del 28/01/2016 – C.U. n. 38 del 10/02/2016 Delegazione Provinciale di Ragusa; b) Assegnazione gara perduta per 0-6 ed inibizione fino al 24/02/2016 del dirigente accompagnatore sig. Carmelo Rizza - Campionato Allievi Provinciali C5 Gara Arcobaleno Ispica/La Piramide Calcetto del 04/02/2016 – C.U. n. 38 del 10/02/2016 Delegazione Provinciale di Ragusa. Con rituale e tempestivo appello la A.S.S.D. Arcobaleno Ispica ha impugnato le decisioni indicate in epigrafe sostenendo in buona sintesi che i propri calciatori sono da ritenersi regolarmente tesserati sin dal 12/12/2015, data di inserimento attraverso il sistema informatico delle relative richieste complete di tutta la documentazione necessaria e firmate digitalmente, non potendo sospendersi l’efficacia di detto tesseramento per il mancato contestuale versamento delle somme dovute a tale titolo, non essendo ciò previsto dalla normativa federale e dalle successive circolari emanate dalla stessa Delegazione Provinciale. La reclamante, peraltro, rappresenta di avere effettuato il pagamento non appena richiesto dalla stessa Delegazione Provinciale. In ragione di quanto sopra chiede che in accoglimento del proposto appello i provvedimenti assunti dal Giudice Territoriale vengano annullati nella loro totalità ed in particolare che vengano ripristinati i risultati conseguiti in campo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett.b) del C.G.S., il capo del gravame relativo alla sanzione a carico del dirigente sig. Carmelo Rizza. Nel merito, esaminati gli atti rileva che ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 39 delle N.O.I.F. la richiesta di tesseramento deve essere redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società. La richiesta, inoltre, deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega, al Comitato od alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il tesseramento, precisa ancora la norma, può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Detto norme si applicano anche al tesseramento del settore giovanile e scolastico per l’espresso richiamo fatto dall’art. 24 del Regolamento dell’Attività Giovanile e Scolastica in vigore. Peraltro il Settore Giovanile Scolastico, con una propria circolare esplicativa relativa al tesseramento per la stagione sportiva 2015/2016, pubblicata sul C.U. n.4/S.G.S. del 23/07/2015, ha stabilito che per partecipare alle attività delle categorie giovanili i calciatori devono essere tesserati: ”…2) Giovani: Categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi…Tessera FIGC, con vincolo annuale per Giovanissimi ed Allievi…il tesseramento giovani viene emesso dallo Sportello Unico presso le Delegazioni Provinciali della LND; Le richieste di tesseramento dei calciatori giovani devono recare, insieme alla firma del calciatore, quella contestuale degli esercenti la potestà genitoriale. Le società devono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti: a) certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore; b) lettere di accompagnamento, da parte delle società, corredate di tutti gli atti necessari per una corretta identificazione dei giovani tesserati (attenendosi alle modalità previste dalla procedura online, oppure utilizzando i moduli reperibili presso i Comitati Regionale o Delegazioni Provinciali LND); c)…; d) Le società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria…” E’ evidente quindi che alla luce della superiore normativa il tesseramento non sarebbe valido e quindi non esplicherebbe effetti solo se venisse meno uno dei requisiti specificatamente individuati dalla circolare esplicativa. Per cui non rientrando il pagamento dei diritti dovuti alla F.I.G.C. tra le specifiche ostative alla valida decorrenza del tesseramento risultano, quindi, del tutto illegittime le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in ordine al risultato gara, con la conseguenza che le stesse devono essere annullate senza rinvio. Da quanto esposto dalla società nei suoi motivi di gravame si dispone la trasmissione della presente decisione e di tutti gli atti del fascicolo al Presidente del Comitato Regionale Sicilia per le opportune valutazioni di sua competenza. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, annulla le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale e, conseguentemente, ristabilisce i risultati conseguiti in campo relativamente alla gare in epigrafe riportate. Senza addebito di tassa reclamo, non versata. Si dispone, infine, la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale Sicilia, per quanto di sua competenza.
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