COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 283 TFT 28 DEL 08 MARZO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 60/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SALVATORE LAUDANI (Presidente della A.S.D. OLIMPIA PEDARA) Sig. SALVATORE BASILE (Dirigente accompagnatore della A.S.D. OLIMPIA PEDARA) Sig. SERAFINO ZAPPALA’ (Dirigente accompagnatore della A.S.D. OLIMPIA PEDARA) A.S.D. OLIMPIA PEDARA (già A.S.D. CITTA’ DI PEDARA)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 283 TFT 28 DEL 08 MARZO 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n. 60/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SALVATORE LAUDANI (Presidente della A.S.D. OLIMPIA PEDARA) Sig. SALVATORE BASILE (Dirigente accompagnatore della A.S.D. OLIMPIA PEDARA) Sig. SERAFINO ZAPPALA’ (Dirigente accompagnatore della A.S.D. OLIMPIA PEDARA) A.S.D. OLIMPIA PEDARA (già A.S.D. CITTA’ DI PEDARA) La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 7294/212/pf15-16/AV/mg del 25 gennaio 2016, il sig. Salvatore Laudani, Presidente della A.S.D. Olimpia Pedara (Già A.S.D. Città di Pedara), per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 44 del Regolamento della L.N.D., che fa obbligo alle società di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, che dovrà essere presente nelle gare ufficiali salvo casi di forza maggiore, avendo il predetto consentito la partecipazione della propria squadra, senza un allenatore regolarmente tesserato, nelle gare disputate in data 14/03/2015, 21/03/2015 e 29/03/2015 rispettivamente contro le società Santa Domenica Vittoria, Zafferana FC e Unione Cesarò S. Teodoro. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito i sigg. Salvatore Basile e Serafino Zappalà (dirigenti accompagnatori della A.S.D. Olimpia Pedara), per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 44 del Regolamento della L.N.D., che fa obbligo alle società di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, che dovrà essere presente nelle gare ufficiali salvo casi di forza maggiore, avendo i predetti sottoscritto le distinte di gioco in cui non risulta indicato un allenatore. Parimenti è stata deferita la A.S.D. Olimpia Pedara per la violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per quanto ascritto al suo presidente e dirigenti. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nel deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi quattro di inibizione a carico del sig. Salvatore Laudani; mesi tre di inibizione a carico dei sigg. Salvatore Basile e Serafino Zappalà; ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Olimpia Pedara. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che appare documentale che in occasione delle gare del Campionato regionale di 2^ categoria prima indicate il sig. Salvatore Laudani si sottraeva all’obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali, consentendo la partecipazione della propria squadra alle suddette gare senza un allenatore regolarmente tesserato. Analogamente i sigg. Salvatore Basile e Serafino Zappalà si sottraevano all’obbligo di cui sopra, sottoscrivendo le relative distinte di gara senza indicazione di allenatore. In ragione delle superiori motivazioni devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti indicati come da dispositivo. P.Q.M. Si dispone l'applicazione della inibizione per mesi tre (3) a carico del sig. Salvatore Laudani, per mesi due a carico dei dirigenti sigg. Salvatore Basile e Serafino Zappalà e dell’ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Olimpia Pedara. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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