COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 del 03/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 95 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 33 del 03.02.2016 Reclamo della società A.S.D. SEGROMIGNO 2012 avverso la squalifica inflitta al calciatore Parolisi Vincenzo per sei gare

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 del 03/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 95 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 33 del 03.02.2016 Reclamo della società A.S.D. SEGROMIGNO 2012 avverso la squalifica inflitta al calciatore Parolisi Vincenzo per sei gare La società Segromigno 2012 chiede a questa Corte di rivalutare l’entità del provvedimento impugnato, con il quale il G.S. Lucca ha squalificato il giocatore Parolisi Vincenzo per sei gare, con la seguente motivazione: ‘per aver afferrato per il collo un avversario, dopo uno scontro di giuoco, procurandogli momentaneo dolore’. A supporto della richiesta di riduzione, la reclamante pone in evidenza che l’episodio oggi in esame è stato mal interpretato dal direttore di gara, avendo quest'ultimo erroneamente giudicato ‘la presa del colletto della maglia’ come una trattenuta per il collo. Pone inoltre in evidenza che il gesto di reazione è nato da un normale scontro di giuoco e che il calciatore avversario non è dovuto ricorrere, per effetto del richiamato gesto, alle cure del massaggiatore. Precisa che nè il Parolisi, né la dirigenza hanno protestato per la decisione arbitrale, sottolineando altresì di aver avuto un atteggiamento più che corretto nei confronti del direttore di gara, La Corte, acquisito il supplemento di rapporto, accoglie il reclamo. E’ noto il principio secondo cui gli Organi di giustizia adottano le proprie decisioni sulla base delle risultanze arbitrali ai sensi dell’art. 35 C.G.S., le quali rivestono posizione privilegiata nell'ambito della gerarchia delle fonti di prova, in assenza di palesi elementi di contraddittorietà. Nel caso di specie, entrambi i rapporti arbitrali precisano ed evidenziano in modo ordinato e assolutamente chiaro il contesto nel quale si è sviluppata la condotta del calciatore, il quale - a seguito di uno scontro di giuoco - ha afferrato per il collo l’avversario procurandogli momentaneo dolore. Partendo dal presupposto che si è trattata, come precisato dal direttore di gara, di ‘reazione ad uno scontro di giuoco’, appare chiaro ed evidente a questa Corte che il comportamento posto in essere dal calciatore sia da annoverare nell’ambito delle condotte caratterizzate da un elemento di imprescindibile violenza, e come tali punite dall’art. 19, comma 4, CGS. Occorre tuttavia stabilire se la suddetta condotta ricada nell’ambito previsto e disciplinato dalla lett. b), o viceversa nell'ambito della previsione di cui alla lett. c), della richiamata disposizione, norme che prevedono per le ipotesi di specie - salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti - l’irrogazione della sanzione minima, rispettivamente, di tre e cinque giornate. E’ principio consolidato di questa Corte quello secondo cui il concetto di ‘particolare gravità’ della condotta, che giustifica - ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma, 4, lett. c), CGS - l’applicazione della sanzione minima di cinque giornate di squalifica, viene integrato dall’aver il calciatore posto in essere una condotta violenta che sia caratterizzata da un quid pluris, costituito dall’aver provocato al soggetto passivo conseguenze lesive che siano tangibili e direttamente apprezzabili da parte del direttore di gara. Nel caso di specie, sia il referto di gara che il supplemento di rapporto appaiono chiari nell’escludere l’esistenza di conseguenze lesive tangibili, motivo per cui è convincimento di questa Corte che la fattispecie in esame non possa che ricadere nell’ambito della meno rigorosa previsione sanzionatoria di cui all’art. 19, comma 4, lett. b), che prevede la sanzione minima di tre giornate di squalifica. Alla luce di quanto appena esposto, e nonostante il gesto del calciatore sia da ritenersi censurabile e biasimevole, la Corte non ravvisa la presenza di circostanze aggravanti per poter aumentare la sanzione a carico del Parolisi, ritenendo congrua la sanzione prevista nel minimo edittale di tre giornate di squalifica.P.Q.M. la C.S.A.T.T.: -accoglie il reclamo proposto dalla società SEGROMIGNO 2012, e per l’effetto riduce la squalifica comminata al calciatore Parolisi Vincenzo a 3gg.; -ordina non disporsi l’addebito della tassa di reclamo.
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