COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 del 05/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 12 / P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico di Corti Lapo, Calciatore, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S. in relazione agli artt. 24 e 36 del regolamento del S.G.S., dell’art. 31 delle N.O.I.F., ed ancora dell’art. 10 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 del 05/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 12 / P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico di Corti Lapo, Calciatore, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S. in relazione agli artt. 24 e 36 del regolamento del S.G.S., dell’art. 31 delle N.O.I.F., ed ancora dell’art. 10 del C.G.S. Le violazioni contestate sono la conseguenza del comportamento tenuto dal Calciatore deferito il quale, tesserato nella categoria “Giovanissimi” per l’A.S.D. Tavola Calcio 1924 nel corso della stagione calcistica 2013/2014, disertava dagli inizi del mese di aprile gli allenamenti con la propria squadra. La Società di appartenenza chiedeva chiarimenti agli esercenti la potestà genitoriale sul ragazzo apprendendo che la sua mancata presenza agli allenamenti era dovuta alla volontà di ottenere il nulla osta al fine di essere trasferito ad altra Società. Il Presidente dell’A.S.D. Tavola accertava inoltre che il Corti si allenava con la squadra della Società Jolly Montemurlo pur non avendo richiesto il previsto nulla osta da parte della Società per la quale egli era al momento tesserato e, a tal fine, allegava documentazione fotografica. Di tali risultanze la Società Tavola informava con nota ricevuta in data 9 giugno 2014 (stagione 2013/2014), tramite il C.R. Toscana ed il S.G.S. competente, la Procura Federale la quale incardinava il procedimento (n.1135/13-14) in data 11 luglio 2014. Con esposto ricevuto in data 24 luglio 2014 (stagione 2014/2015) il legale di fiducia dei Signori Corti informava la Procura Federale circa una serie di malintesi sorti tra i propri rappresentati e la Società Tavola che sarebbero sfociati nell’esercizio, da parte di quest’ultima, di un’attività - diniego al rilascio di nulla osta per trasferimento – che l’esponente definiva “vessatorio” nei confronti del .Calciatore Lapo. Con tale atto si chiedeva semplicemente che “….i Vostri Organi (riferito agli organi federali, n.d.r.) prestino una maggiore attenzione alla sensibilità ed alle esigenze dei minori, spesso non considerati tali dalla normativa in questione” La Procura Federale incardinava di conseguenza altro procedimento in data 9 settembre 2014 classificandolo con il numero 50/14-15. In sede di indagine detto Ufficio, rilevata la connessione esistente, da un punto di vista soggettivo, tra i due procedimenti, li riuniva per cui dava prosecuzione al primo di essi (1135/13-14). Gli accertamenti effettuati in detta sede hanno indotto l’Ufficio requirente a disporre, ritenendo violate le norme indicate in epigrafe, il deferimento unicamente nei confronti del Calciatore Corti avendo la Società Jolly Montemurlo già definito la propria posizione in applicazione dell’art. 32 sexies. Disposta l’udienza di discussione per la data odierna questo Tribunale dà atto della presenza del Calciatore Lapo Corti, rappresentato dal genitore esercente la potestà genitoriale Signor Andrea Corti ed assistito dal legale di fiducia che ha depositato tempestiva memoria; - la Procura Federale in persona dell’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, Prima dell’inizio del dibattimento il soggetto deferito, tramite il proprio rappresentante, dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo della quale deposita specifico verbale sottoscritto da entrambe le parti. Il Collegio, rilevando che detto verbale verrà trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore Generale dello Sport per il parere previsto dall’art. 23, comma 2, del C.G.S. in vigore alla data odierna, dispone il rinvio del dibattimento a nuovo ruolo, in attesa di esaminare il parere della Procura Generale presso il C.O.N.I..
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