COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 del 05/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 13 / P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico di Saito Ken, Calciatore, per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, c. 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 6 delle N.O.I.F..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 del 05/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 13 / P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico di Saito Ken, Calciatore, per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, c. 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 6 delle N.O.I.F.. A seguito della richiesta di tesseramento del Calciatore Saito Ken, depositata dalla Società G.S.D. Invicta GR. Calcio Giovani A.S.D. in data 17 settembre 2015, l’Ufficio Tesseramento del C.R.T., nell’eseguire i controlli previsti dalla vigente normativa, accertava che, contrariamente a quanto dichiarato in sede di compilazione della domanda, detto calciatore era stato in precedenza tesserato con la qualifica di Dilettante per la Società Tsuru Bunka University, affiliata alla Japan Football Association. Il C.R.T. informava di quanto sopra la Procura Federale la quale, previo accertamento della fondatezza della segnalazione disponeva, dopo aver notificato al Calciatore nei modi previsti dall’art. 38 del C.G.S. l’avvenuta conclusioni delle indagini, il deferimento in esame. Disposte da questo Tribunale le rituali convocazioni nei confronti delle parti, si dà atto dell’assenza in data odierna del Calciatore Saito Ken, mentre la Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Prima dell’inizio del dibattimento il soggetto deferito dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo della quale deposita specifico verbale sottoscritto da entrambe le parti. Il Collegio, rilevando che detto verbale verrà trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore Generale dello Sport per il parere previsto dall’art. 23, comma 2, del C.G.S. in vigore alla data odierna, dispone il rinvio del dibattimento a nuovo ruolo, in attesa di esaminare il parere della Procura generale del C.O.N.I.. Dispone che la Segreteria notifichi il presente provvedimento con i modi e termini previsti dall’art. 38 del C.G.S..
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it