COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 11 Stagione Sportiva 2015/2016 Reclamo San Gimignano Sport Avverso Esito Gara San Gimignano- Forcoli Del 3112016 (C.U. N° 45 Del 1822016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 11 Stagione Sportiva 2015/2016 Reclamo San Gimignano Sport Avverso Esito Gara San Gimignano- Forcoli Del 3112016 (C.U. N° 45 Del 1822016) Propone rituale reclamo il San Gimignano Sport avverso la decisione del G.S.T. della Toscana che su reclamo del Forcoli 1921 Valdera SSD, comminava la perdita della gara per 0-3 per “ non aver volontariamente impiegato a partire dal 17° minuto del secondo tempo fino al termine della gara un calciatore nato dal 1 gennaio 1997 in poi e ciò in violazione dei limiti stabiliti dalla disposizione del Consiglio Direttivo del CRT per le gare ufficiali del campionato di Eccellenza per la stagione 201516” La società reclamante, con corposo ricorso, nel contestare la decisione e nel chiedere il ripristino del risultato acquisito sul campo, disquisisce sulla interpretazione della norma in esame soprattutto in ordine alla applicabilità nel caso di specie dei limiti di impiego per fasce di età di giovani calciatori, concludendo che, nel caso di specie la norma non sarebbe stata violata, poiché a seguito dell’ espulsione di uno dei giocatori “fuori quota” era scattata la cd. salvaguardia con esonero dal parte della società dell’impiego contemporaneo e fino al termine della gara di almeno un calciatore “giovane” ovvero rientrante nelle fasce di età indicate. Di diverso avviso è il Forcoli che da parte sua, in sede di controdeduzioni, asserisce che la norma è stata volontariamente violata con la sostituzione effettuata nel secondo tempo a nulla interessando che la mancanza di un “fuori quota” sia stata determinata dall’espulsione, poiché, con comportamento successivo e volontario il San Gimignano ha alterato il numero dei giocatori “giovani” in campo sostituendo un classe 1997 con uno del 1996, richiamando in tal senso una decisione di questa Corte nel marzo 2015. All’udienza del 4 marzo 2016 le società San Gimignano e Forcoli comparivano avanti a questa Corte Sportiva ribadendo le proprie difese. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale esaminati gli atti decide di accogliere il reclamo. La fattispecie è abbastanza complessa e presta il fianco a interpretazioni diverse e, apparentemente, anche in contrasto tra loro, ma così non è. In realtà la fattispecie oggi in esame è sostanzialmente diversa da quella di questa Corte richiamata dal Forcoli ed alla quale, verosimilmente, si è ispirato il primo giudice. Nel caso precedente la squadra aveva schierato un numero di calciatori “fuori quota” superiore di una unità, per cui l’espulsione di uno di essi non aveva fatto scattare la norma di salvaguardia prevista in caso di espulsione. Pertanto il comportamento volontario successivo di sostituire un calciatore delle fasce interessate con uno extra fasce, facendo venir meno il numero previsto dalla norma, doveva essere considerato decisamente in violazione del disposto. Nel caso in esame l’espulsione, togliendo una unità (un 1997) a quelli che venivano schierati dall’inizio dell’incontro, agisce di per sé (non essendo previste deroghe, come nel caso di infortunio), proprio perché l’espulsione, escludendo la possibilità di sostituzione del calciatore allontanato, non consente di ripristinare il numero dei calciatori “fuori quota”. Ne consegue che i due calciatori rimanenti non possano essere sostituiti da calciatori extra fasce, ma solo da calciatori rientranti nelle fasce indicate dalla norma. In definitiva l’espulsione di un classe 1997 esimeva la società ad averne in campo un altro della stessa età, ma non la esimeva dall’aver in campo almeno due calciatori rientranti nelle fasce indicate dalla norma. L’aver sostituito un altro calciatore del 1997 (e quindi nato dopo il 111996) che era in campo non per obbligo ma per scelta tecnica, rientrava nella facoltà decisionale della società, potendo questo essere sostituito non da chiunque, ma solo da un altro calciatore nato dopo il 111996, così come è stato. La disposizione la cui ratio, ricordiamo, è quella di far impiegare nelle gare giovani calciatori, non risulta in questo caso essere stata violata, per cui il reclamo va accolto. P.Q.M. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale in accoglimento del reclamo proposto dal San Gimignano Sport, annulla la decisione del GST della Toscana, ripristinando il risultato acquisito sul campo. Ordina restituirsi la tassa di reclamo ed addebitarsi quella a suo tempo versata dal Forcoli nel reclamo avanti al GST.
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