COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 109 stagione sportiva 205 – 2016 Gara Castel del Bosco – La Cella (0-2) del 14/02/2016. Campionato di II categoria. In C.U. n.45 del 18/02/2016 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 109 stagione sportiva 205 – 2016 Gara Castel del Bosco – La Cella (0-2) del 14/02/2016. Campionato di II categoria. In C.U. n.45 del 18/02/2016 C.R.T. Reclama la società La Cella avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta dal G.S. al proprio tesserato Ferrari Lorenzo “Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario”. La reclamante non nega sostanzialmente il fatto, sostenendo che il proprio calciatore ha inferto un “calcetto” all’avversario senza procurargli alcuna lesione o sofferenza. Ritiene la sanzione troppo afflittiva e chiede una revisione e diminuzione della stessa. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già evidenziato in prime cure e individua il punto del colpo inferto nel polpaccio dell’avversario del sig. Ferrari. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, respinge il ricorso. In ordine al fatto contestato non vi sono dubbi che sia avvenuto quanto indicato dall’arbitro, per cui il gesto del tesserato Ferrari può a pieno titolo considerarsi violento anche se la sua intensità non è stata tanto elevata da far sorgere conseguenze per l’avversario. In punto di quantificazione della sanzione, la Corte rileva che è stato applicata, ai sensi dell’art. 19 punto 4 lettera B del C.G.S. la pena più lieve fra quelle menzionate e ciò proprio in virtù della tenuità del fatto. Giova ricordare che gli Organi della Giustizia Sportiva non possono scendere oltre il minimo edittale della sanzione e quella inflitta al tesserato Ferrari rientra proprio nel minimo anzidetto. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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