COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 99 Stagione sportiva 2015-2016 Oggetto: C.U. n. 40 dell’ 11.02.2016 Reclamo dell’Unione Sportiva Donoratico avverso le seguenti sanzioni: squalifica fino al 06.02.2020 inflitta al calciatore Fetai Hamza; squalifica per 4 gg. inflitta al calciatore Hilale Youssef; squalifica per 4 gg. inflitta al calciatore Orsini Matteo; squalifica per 4 gg. inflitta al calciatore Sock Mauhammadou

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 99 Stagione sportiva 2015-2016 Oggetto: C.U. n. 40 dell’ 11.02.2016 Reclamo dell’Unione Sportiva Donoratico avverso le seguenti sanzioni: squalifica fino al 06.02.2020 inflitta al calciatore Fetai Hamza; squalifica per 4 gg. inflitta al calciatore Hilale Youssef; squalifica per 4 gg. inflitta al calciatore Orsini Matteo; squalifica per 4 gg. inflitta al calciatore Sock Mauhammadou Con tempestivo e rituale reclamo la società U.S. Donoratico impugna i provvedimenti di squalifica qui di seguito indicati, comminati dal Giudice Sportivo di Livorno: -Squalifica fino al 06.02.2020 a carico di Fetai Hamza, in quanto ‘si dirigeva di corsa verso il D.g. e, dopo aver percorso circa trenta metri, lo colpiva con due pugni a mano aperta sul petto, provocandogli intenso dolore ed una breve mancanza di respiro e che lo faceva indietreggiare di quattro passi. Successivamente spingeva il d.g. per altre due volte sul petto facendolo indietreggiare e nel contempo tentava di colpirlo con un pugno. Alla notifica offendeva e minacciava il d.g. tentando più volte di venire a contatto con lo stesso non riuscendovi per il pronto intervento dei compagni di squadra. Al rientro negli spogliatoi il d.g. presentava sul petto evidenti segni nei punti in cui era stato colpito’. -Squalifica per 4 gg. a carico di Hilale Youssef, poiché ‘rivolgeva frasi offensive al d.g., alla notifica reiterava le offese’; -Squalifica per 4 gg. a carico di Orsini Matteo, in quanto ‘rivolgeva frasi offensive al d.g., alla notifica lo applaudiva ironicamente reiterando le offese’; -Squalifica per 4 gg. a carico di Sock Mouhamadou Mous poiché ‘rivolgeva frasi offensive al d.g., di poi mentre lo stesso lasciava l’impianto sportivo lo aspettava all’uscita reiterando le offese’. In primis, la reclamante ritiene eccessiva la sanzione comminata al calciatore Fetai Hamza, in quanto, benchè conscia della gravità della situazione, i fatti riportati dal Giudice di prime cure a supporto e motivazione del provvedimento impugnato appaiono esagerati rispetto alla realtà. Rileva, in proposito, che le conseguenze del contatto tra il giocatore e l’arbitro sono state nulle, posto che non vi è alcuna prova documentale che attesti l’esistenza di lesioni subite dal direttore di gara, né d'altra parte risulta che l’arbitro abbia fatto ricorso a cure mediche nell’immediato dopo gara. Invero, precisa la società, il direttore di gara ha lasciato il campo di gara con ‘il piglio di una persona felice e arrogante’, atteggiamento, come le è stato da altri riferito, che lo stesso direttore di gara avrebbe tenuto in molte altre occasioni, sottolineando inoltre la circostanza che l'arbitro risulta far parte sui social network (whatsapp) di un gruppo, denominato ‘fischietti furbetti’, la cui finalità è di quella di deridere i calciatori. In secondo luogo, la reclamante evidenzia un possibile errore di persona sul soggetto responsabile del gesto violento nei confronti del direttore di gara, avendo l’arbitro erroneamente confuso il giocatore Fetai Hamza, numero 8, con il giocatore Klevis Lici, numero 11. In riferimento alle squalifiche inflitte ai calciatori Hilale, Orsini e Sock, ritiene le stesse esagerate e sproporzionate ai fatti, rilevando una disparità di trattamento sanzionatorio tra i giocatori indicati, i quali hanno tenuto un comportamento di gravità diversa, mentre le sanzioni sono state equiparate al comportamento peggiore senza le dovute differenziazioni; in particolare, riferisce la reclamante di non comprendere i motivi per cui il giocatore Sock è stato sanzionato come gli altri due compagni di squadra, negando che il calciatore abbia atteso l’arbitro a fine gara con atteggiamento intimidatorio, ponendo in evidenza il fatto che il direttore di gara ha potuto lasciare l’impianto senza problemi senza che occorresse l’intervento dei dirigenti. Chiede pertanto, che la squalifica a tempo comminata al Fetai Hamza sia inflitta al giocatore Klevis Lici, nonché la riduzione delle sanzioni comminate ai calciatori Hilale, Orsini e Sock, in quanto eccessive, chiedendo infine di essere ascoltata in udienza. All’udienza del 04 marzo 2016, il Presidente della società Donoratico ha rimarcato alla Corte le ragioni e i motivi di impugnazione, insistendo per la riduzione delle sanzioni comminate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, richiesto ed acquisito un supplemento di rapporto, così decide. Occorre premettere che gli organi di Giustizia sportiva giudicano i ricorsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 C.G.S., a mente del quale il comma 1.1., applicabile ai procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, dispone che ‘i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento di gare’, ponendo in evidenza, pertanto, il carattere assolutamente privilegiato, all’interno della gerarchia delle fonti di prova, dei rapporti anzidetti rispetto ad ogni altra deduzione. Il ricorso merita parziale accoglimento. Gli atti di gara evidenziano e circoscrivono con coerenza e precisione i fatti oggi oggetto di contestazione, facendo emergere modo assolutamente chiaro la responsabilità di ogni singolo calciatore in ordine agli addebiti contestati. Procedendo per ordine. Per quanto riguarda la squalifica inflitta al calciatore Fetai Hamza, occorre anzitutto rilevare che non può ritenersi meritevole di pregio l'eccezione mossa sul presunto errore di persona, avendo la società omesso di produrre - a sostegno di quanto asserito – una dichiarazione confessoria sottoscritta dal calciatore effettivamente responsabile del gesto violento. Peraltro, a scanso di equivoci, occorre rilevare che l'arbitro, con il supplemento di rapporto, ha avuto modo di confermare quanto già ampiamente descritto in sede di referto gara, dichiarando di essere assolutamente certo dell’identità del calciatore che lo aveva colpito, per aver controllato i documenti a fine gara. Le risultanze processuali confermano, pertanto, sia dal punto soggettivo che oggettivo, la responsabilità del Fetai Hamza in ordine agli addebiti contestati. Ritiene, tuttavia, questa Corte che la sanzione meriti di essere ridotta, poiché, nonostante il biasimevole comportamento del calciatore e pur non dubitano delle conseguenze dolorose subite dal direttore di gara, non si rinvengono in atti elementi di natura oggettiva (certificati medici) dai quali far discendere la gravità delle lesioni subite dal direttore di gara tali da determinare l'applicazione di una risposta sanzionatoria così severa. Sanzione ritenuta congrua in anni 2 (due). Per quanto attiene le posizioni del Hilale, Orsini e Sock, le risultanze processuali acquisite con il supplemento di rapporto confermano la piena responsabilità dei calciatori per condotta offensiva reiterata nei confronti del direttore di gara, fattispecie per la quale, occorre sottolineare, l’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva prevede la sanzione minima di due giornate di gara. In particolare, per quanto riguarda i calciatori Orsini e Sock, la circostanza di aver reiterato le offese nei confronti del direttore di gara in due distinti momenti - non legati tra loro da vincolo di continuazione - determina inevitabilmente l’applicazione della sanzione in misura doppia rispetto al minimo edittale, mentre ciò è da escludersi in riferimento al calciatore Hilale, per il quale invece, in ragione del richiamato principio della continuazione, la sanzione può ritenersi contenuta in 3(tre) giornate di squalifica. La Corte infine, preso nota delle affermazioni puntualmente circostanziate della reclamante sul comportamento arbitrale, ritiene opportuno disporre l’invio degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza P.Q.M. la C.S.A.T.T.: Accoglie il reclamo proposto dalla U.S. Donoratico, e per l’effetto: -riduce la squalifica inflitta al calciatore Fetai Hamza al 06.02.2018; -riduce la squalifica inflitta al calciatore Hilale Youssef a 3(tre) giornate; -conferma i provvedimenti di squalifica inflitti a Orsini Matteo e Sock Mouhamadou Mous, entrambi per 4 gg; -ordina non disporsi l’addebito della tassa di reclamo; ordina l'invio degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
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