COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 112 stagione sportiva 2015 – 2016 Gara Bucinese – Union Team Chimera Arezzo (1-0). Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 36 del 25 febbraio 2016 D.P. Arezzo. Reclama l’A.S.D. Union Team Chimera avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.T. di Arezzo: -“A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE BACCI ELIA (UNION TEAM CHIMERA AREZZO) Espulso per offese al D.G., sanzione aggravata in quanto capitano”; -“A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE BAO NICCOLO’ (UNION TEAM CHIMERA AREZZO) A fine gara offendeva il D.G., sanzione aggravata in quanto al momento capitano”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 del 10/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 112 stagione sportiva 2015 – 2016 Gara Bucinese – Union Team Chimera Arezzo (1-0). Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 36 del 25 febbraio 2016 D.P. Arezzo. Reclama l’A.S.D. Union Team Chimera avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.T. di Arezzo: -“A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE BACCI ELIA (UNION TEAM CHIMERA AREZZO) Espulso per offese al D.G., sanzione aggravata in quanto capitano”; -“A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE BAO NICCOLO’ (UNION TEAM CHIMERA AREZZO) A fine gara offendeva il D.G., sanzione aggravata in quanto al momento capitano”. La Società reclamante non contesta l’episodio in sé, tuttavia, a detta di quest’ultima, i calciatori in questione, come risulterebbe evidente dal referto di gara, non rivestivano la qualifica di capitano e comunque non ne facevano le funzioni al momento dell’espulsione. Pertanto la A.S.D. Union Team Chimera Arezzo chiede una riduzione della sanzione in mancanza dell’aggravante contestata. La circostanza rilevata dalla Società reclamante trova effettivamente riscontro negli atti ufficiali di gara. Dalle note allegate al rapporto di gara si evince infatti che il calciatore avente la qualifica di capitano era Buliuta Raffaele, il quale ha giocato l’intera gara in quanto non sostituito né attinto da alcun provvedimento disciplinare di espulsione. Il calciatore Bao Niccolò risulta avere la qualifica di vice capitano, tuttavia in ragione della circostanza appena riportata deve escludersi che lo stesso al termine della gara facesse funzioni di capitano. Analoghe considerazioni devono tanto più effettuarsi per il calciatore Bacci Elia che dalle note non risulta avere alcuna qualifica ufficiale. Alla luce di ciò, le sanzioni inflitte in prime cure devono trovare adeguata riduzione stante il venir meno della contestata aggravante relativa alla qualifica ovvero alle funzioni di capitano eventualmente rivestite dai calciatori in questione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed in parziale riforma della sanzione irrogata dal G.S.T. di Arezzo infligge ai calciatori Bacci Elia e Bao Niccolò la squalifica per due gare. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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