COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 128 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. NUOVA FULGINIUM ASD IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA FULGINIUM – OLYMPIA THYRUS S.V. FARINI DISPUTATA IL 07.02.2016, A FOLIGNO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.119 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 10.02.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’AMMENDA DI €. 400,00 ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE; ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BUCCIARELLI MATTEO PER SETTE GARE; ALL’INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE SALARI MIRKO FINO AL 15/05/2016.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 128 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. NUOVA FULGINIUM ASD IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA FULGINIUM - OLYMPIA THYRUS S.V. FARINI DISPUTATA IL 07.02.2016, A FOLIGNO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.119 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 10.02.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’AMMENDA DI €. 400,00 ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE; ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BUCCIARELLI MATTEO PER SETTE GARE; ALL’INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE SALARI MIRKO FINO AL 15/05/2016. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.02.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L’assistente del direttore di gara ha precisato a questa Corte che la rissa creatasi all’interno dello spogliatoio è durata circa 10 secondi ed è stata essenzialmente caratterizzata da insulti e spintoni, senza aggressione fisica in senso proprio. L’assistente ha, altresì, precisato che la suddetta rissa è stata originata da un alterco tra il nr. 5 Bucciarelli (Nuova Fulginium) ed il nr. 17 Garritano (Olympia Thyrus). Ferma restando la responsabilità dei soggetti coinvolti nei suddetti episodi ed identificati dall’assistente, la Corte ritiene equa la riduzione della squalifica a cinque giornate di gara nei confronti del Bucciarelli e quella dell’ammenda in €. 200,00 a carico della società reclamante, anche in considerazione del fattivo intervento degli altri componenti della società Nuova Fulginium. Per contro ritiene meritevole di conferma la sanzione inflitta dal G.S. a carico del dirigente Mirko Salari. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo: - Riduce a cinque giornate la squalifica nei confronti del calciatore Bucciarelli Matteo; - Riduce l’ammenda a €. 200,00 nei confronti della società Nuova Fulginium. - Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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