COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 128 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD MARCOL POZZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MARCOL POZZO – ATLETICO MASSA, DISPUTATA A POZZO – GUALDO CATTANEO – IL 31.01.2016, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 115 DEL C.R.U. DEL 03.02.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: – ALL’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI EURO 600,00; – ALLA SQUALIFICA AL CALCIATORE SANTUCCI MIRKO PER 4 GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 128 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD MARCOL POZZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MARCOL POZZO – ATLETICO MASSA, DISPUTATA A POZZO – GUALDO CATTANEO - IL 31.01.2016, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 115 DEL C.R.U. DEL 03.02.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: - ALL’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI EURO 600,00; - ALLA SQUALIFICA AL CALCIATORE SANTUCCI MIRKO PER 4 GARE; HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 18.02.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto riguarda la sanzione dell’ammenda, dall’esame degli atti ufficiali di gara e dall’audizione del Direttore di gara è emerso che alcuni sostenitori della Marcol Pozzo hanno pronunciato al suo indirizzo, per tutta la durata dell’incontro, frasi offensive a contenuto discriminatorio in ragione del colore della pelle del medesimo. Tali sostenitori, secondo quanto riferito dalla Società reclamante e confermato dall’Arbitro, si trovavano all’interno del giardino pensile di un’abitazione privata posta a confine del campo per destinazione. Detta circostanza, tuttavia, non consente di escludere la responsabilità oggettiva della Marcol Pozzo, in ragione del fatto che il combinato disposto degli articoli 4 e 14 CGS sanziona anche i comportamenti tenuti dai sostenitori in quelle che vengono definite genericamente “aree esterne immediatamente adiacenti” l’impianto sportivo. Va tuttavia considerato quanto segue: ancorché non sussistano le esimenti previste dall’art. 13 CGS, appare congruo, pur tenendo conto della sgradevolezza delle frasi discriminatorie pronunciate dai suddetti tifosi, contenere l’ammenda in Euro 200,00 in ragione del limitato potere di intervento presso i sostenitori da parte della Società. Per quanto riguarda la squalifica del calciatore Mirko Santucci, l’Arbitro ha confermato che costui gli ha rivolto una frase minacciosa ed offensiva; la sanzione irrogata dal G.S. è dunque meritevole di conferma. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, - Riduce ad Euro 200,00 l’ammenda inflitta alla ASD Marcol Pozzo; - Conferma nel resto l’impugnata delibera del G.S. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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