COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 128 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.C. MONTE MALBE C.M. IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTE MALBE – SULPIZIA DISPUTATA IL 07.02.2016, A MANTIGNANA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 119 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10/02/2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA DI €. 500,00 ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 128 del 26/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.C. MONTE MALBE C.M. IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTE MALBE – SULPIZIA DISPUTATA IL 07.02.2016, A MANTIGNANA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 119 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10/02/2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA DI €. 500,00 ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.02.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara e dall’audizione del Direttore di gara è emerso che un soggetto, individuato dall’arbitro quale sostenitore del Montemalbe, a fine gara ha pronunciato nei confronti di un calciatore del Sulpizia frasi offensive e discriminatorie in ragione del colore della pelle del medesimo. L’episodio va ovviamente sanzionato adeguatamente; tuttavia la Corte ritiene che, trattandosi di un episodio isolato, l’ammenda può esser contenuta in Euro 200,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, - Riduce l’ammenda inflitta alla Scuola Calcio Monte Malbe ad Euro 200,00. Dispone restituirsi la tassa di reclamo
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