LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 244 del 02.03.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Angelo DELLA GUARDIA/NEAPOLIS S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 244 del 02.03.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Angelo DELLA GUARDIA/NEAPOLIS S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 17/12/2015 il sig. Angelo DELLA GUARDIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società NEAPOLIS S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/2015. Si rileva preliminarmente che al reclamo, non è stato allegato l’avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R. contenente il ricorso, inviata alla Società controparte, (così come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.) P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Angelo DELLA GUARDIA, nei confronti della Società NEAPOLIS S.r.l. per violazione dell’art. 25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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