LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 244 del 02.03.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3)RICORSO DEL CALCIATORE Davide DI PASQUALE/A.S.D.CITTA’ DI GIULIANOVA 1924
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 244 del 02.03.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
3)RICORSO DEL CALCIATORE Davide DI PASQUALE/A.S.D.CITTA’ DI GIULIANOVA 1924
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 28/12/2015 il sig. Davide DI PASQUALE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.1.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/2015. Si rileva preliminarmente che al reclamo, non è stato allegato l’avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R. contenente il ricorso, inviata alla Società controparte, (così come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.) P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Davide DI PASQUALE nei confronti della Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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