LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 244 del 02.03.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 24)RICORSO DEL CALCIATORE Mattia CAPPELLI/A.S.D.SANGIOVANNESE 1927
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 244 del 02.03.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
24)RICORSO DEL CALCIATORE Mattia CAPPELLI/A.S.D.SANGIOVANNESE 1927
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9/10/2015 il sig. Mattia CAPPELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANGIOVANNESE 1927 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €2.700,00. La Società in data 19/10/2015 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, asserendo che il calciatore sarebbe stato tesserato fino al mese di Novembre 2014 e poi rientrato alla Società di appartenenza in quanto tesserato con la A.S.D.SANGIOVANNESE 1927 a titolo di prestito. Il legale del calciatore contro deduceva alle affermazioni della Società in data 13/11/2015 asserendo a sua volta della falsità delle dichiarazioni rese dalla Società relativamente al rientro del calciatore alla Società di appartenenza nel mese di Novembre 2014. Da accertamenti effettuati,tramite l’anagrafica federale,si evince che effettivamente il calciatore in data 5/01/2015 é rientrato alla Società di appartenenza EMPOLI F.B.C. S.p.a. (e quindi non a Novembre 2014 come asserisce la A.S.D.SANGIOVANNESE 1927) e che in data 10/02/2015, é stato tesserato nuovamente a titolo definitivo dalla stessa A.S.D.SANGIOVANNESE 1927. La documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.SANGIOVANNESE 1927 al pagamento in favore del sig. Mattia CAPPELLI della somma di €.2.700,00. Si riserva di trasmette gli atti alla Procura Federale F.I.G.C. per l’eventuale seguito di competenza. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.