F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 05 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 03 Marzo 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO U.S. CISERANO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GHISALBERTI MATTEO SEGUITO GARA CISERANO/PRO SESTO DELL’1.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 53 del 4.11.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 05 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 03 Marzo 2016 e su www.figc.it
4. RICORSO U.S. CISERANO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GHISALBERTI MATTEO SEGUITO GARA CISERANO/PRO SESTO DELL’1.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 53 del 4.11.2015)
Con atto, spedito in data 4.11.2015, la Società U.S. Ciserano ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 53 del 4.11.2015 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Ciserano/Pro Sesto, disputatasi in data 1.11.2015, era stata irrogata, nei confronti del calciatore, Camussi Andrea, la squalifica per 3 giornate effettive di gara. 5 Questa Corte, sentito il Direttore di Gara, ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato. Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento, tenuto dal calciatore, Camussi Andrea, nei confronti di un calciatore avversario. Peraltro, il Direttore di Gara, sentito a chiarimenti da questa Corte, ha confermato che lo schiaffo è stato tirato al volto dell’avversario con il pallone distante; il che esclude che possa parlarsi, come fatto dalla Società ricorrente, di una condotta involontaria. Per questi motivi la C.S.A. sentito l’arbitro respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S come sopra proposto dalla società U.S. Ciserano di Ciserano (Bergamo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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