F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/CSA del 10 Febbraio2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 088/CSA del 03 Marzo 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. PUGGELLI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ANCONA/PRATO DEL 23.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV del 26.1.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/CSA del 10 Febbraio2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 088/CSA del 03 Marzo 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. PUGGELLI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ANCONA/PRATO DEL 23.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV del 26.1.2016) Con reclamo ritualmente proposto il Sig. Puggelli Andrea, nato a Firenze il 20.9.1965, in qualità di allenatore in seconda della A.C. Prato S.p.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 115/DIV del 26.1.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, seguito gara Ancona 1905/Prato S.p.A. del 23.1.2016, gli ha inflitto la squalifica per 4 gare effettive “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale e per aver profferito una espressione blasfema durante la gara”. Con i motivi scritti il reclamante ha contestato di aver profferito l'espressione blasfema rilevando, a tal uopo, che qualcuno, presente in panchina, potesse esserne stato l'autore. Segnalava, a tutela della sua personalità, che partecipava fedelmente alla vita pastorale della Parrocchia tenendo un comportamento corretto e rispettoso della Fede essendo, tra l'altro, membro del Consiglio Pastorale Parrocchiano e Animatore di un Gruppo di Catechesi Biblica per Adulti. Circa, poi, all'addebito di comportamento offensivo verso la terna arbitrale, ha eccepito l'eccessiva afflittività della sanzione e la sua quantificazione. Allegava, infine, una dichiarazione del Parroco di San Pietro a Grignano a supporto della sua personalità di fedele osservante e catechista. Concludeva chiedendo la riduzione della sanzione nella misura ritenuta più equa, oltre a formulare istanza di audizione a chiarimenti dell'Assistente arbitrale che aveva comunicato all'Arbitro, in specie, di avere udito l'espressione blasfema. Alla seduta del 10.2.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIIa Sezione – sono comparsi il reclamante, il quale si è riportato di motivi scritti, ed il suo difensore, che ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni. Osserva, preliminarmente, questa Corte d'avere provveduto a chiedere chiarimenti, circa chi avesse pronunciato l'espressione blasfema, al 1° Assistente il quale ha dichiarato di non poter escludere che la frase blasfema potesse essere stata pronunciata da altro tesserato presente in panchina. Confermava, comunque, che il reclamante, dopo ripetuti richiami, aveva inveito contro la terna arbitrale urlando la frase refertata. Il reclamo è parzialmente fondato, non essendo risultato provato che la frase blasfema sia stata pronunciata dal reclamante. In ordine al diverso addebito, non contestato dal reclamante, osserva questa Corte che la plateale reiteratezza della condotta meriti adeguata sanzione come da dispositivo. 2 Per questi motivi la C.S.A., sentito l’assistente dell’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Puggelli Andrea, riduce la squalifica a tre giornate, esclusa la condotta di pronuncia di espressione blasfema. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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