F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CSA del 16 Febbraio2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 03 Marzo 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. REAL TEAM MATERA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. SAMMICHELE-REAL TEAM MATERA C5 DEL 3.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 188 del 6.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078/CSA del 16 Febbraio2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 03 Marzo 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. REAL TEAM MATERA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. SAMMICHELE-REAL TEAM MATERA C5 DEL 3.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 188 del 6.11.2015) La società Real Team Matera C5, come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Nazionale Calcio a 5, pubblicata sul Com. Uff. n. 188 del 6.11.2015. Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha dichiarato infondato e, quindi, respinto, il ricorso proposto dalla stessa medesima società con il quale era stato richiesto che alla società Pol Sammichele fosse inflitta, ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. A) C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara disputata il 3.10.2015, per aver schierato il calciatore Grasso Renzo Alfredo in posizione irregolare di tesseramento. Per l’effetto, dunque, il Giudice Sportivo ha omologato il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro, ossia Pol. Sammichele – Real Matera: 5 – 3. La società reclamante così chiede e conclude: «in considerazione dei fatti prospettati e di quelli accertabili ex ufficio, in riforma della delibera del Giudice Sportivo impugnata, riconoscere come irregolare la partecipazione del calciatore Grasso Palermo Renzo Alfredo alla gara considerata e disporre a carico della Pol. D. Sammichele, ai sensi e per gli effetti del comma 5 lett. a) art. 17 C.G.S. la sanzione della perdita della gara stessa con assegnazione della vittoria all’odierna reclamante nelle forme previste dal codice di rito». Di seguito, in via preliminare, una sintesi della complessa vicenda processuale. La società ricorrente ha proposto, come detto, ricorso al Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5 in relazione alla regolarità della gara del Campionato serie A2, calcio a cinque, Sammichele/Real Team Matera del 3.10.2015. Secondo la ricorrente, infatti, la posizione di tesseramento del giocatore Grasso Renzo Alfredo della Polispostiva Sammichele era irregolare, in quanto non risultava “meccanicamente” tesserato con la stessa società. Il predetto adìto Giudice Sportivo ha richiesto alla Divisione Calcio a 5, con nota e-mail del 16.10.2015, “di conoscere se il calciatore Grasso Palermo Renzo Alfredo, risulti tesserato o meno presso la Polisportiva San Michele”. Con nota in data 19.10.2015 il segretario della Divisione Calcio a Cinque richiedeva, ai sensi dell’art. 30, comma 18, lett. c), al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti, “un giudizio in merito alla pratica di tesseramento n. DL 4147079 del Calciatore Grasso Renzo Alfredo, ovvero se è possibile per la scrivente Divisione tesserare il calciatore con la documentazione inviata via e mail ed in caso positivo con quale decorrenza”. Il Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 5/TFN ha accertato e dichiarato che il calciatore Grasso Renzo Alfredo è “tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Sammichele con decorrenza 30.9.2015”. A tal proposito il T.F.N. ha evidenziato che la Polisportiva Sammichele, a seguito di un 2 controllo riservato nella sezione tesserati, non individuando il tesseramento del giocatore Grasso Renzo Alfredo ha contattato la Divisione Calcio a Cinque allo scopo di comprendere le ragioni di tale mancanza, in quanto la stessa aveva provveduto in data 30.09.2015 ad inviare, con raccomandata, tutta la documentazione necessaria al tesseramento. Detto plico, asseritamente contenente la documentazione originale della pratica di tesseramento, non sarebbe mai pervenuto alla Divisione Calcio a 5 e, pertanto, il tesseramento non è stato “meccanizzato”. Da un riscontro oggettivo, tuttavia, prosegue il T.F.N., si è potuto verificare tramite le Poste Italiane (percorso della raccomandata spedita dalla società) che effettivamente la documentazione è stata spedita in data 30.09.2015 e consegnata al destinatario (Uffici Federali) in data 2.10.2015. La stessa, tuttavia, non sarebbe stata recapitata all’Ufficio Tesseramenti per un disguido interno. In data 9.10.2015 la società Sammichele ha, quindi, provveduto a inviare via e-mail tutta la documentazione alla Divisione Calcio a 5, allegando altresì la ricevuta comprovante l’avvenuto invio della raccomandata in data 30.09.2015. Tramite ulteriore verifica CED LND del sistema telematico si è potuto appurare che la medesima società ha istruito la pratica di tesseramento di cui trattasi in data 24.08.2015 e che nel medesimo giorno la stessa risulta essere stata stampata con la relativa modulistica. Orbene, sulla base di queste risultanze documentali, il Tribunale Federale ha ritenuto: che il disguido interno non potesse certamente essere imputato alla società Sammichele; che, quindi, la documentazione trasmessa doveva essere considerata correttamente ricevuta in data 2.10.2015; che la vigente normativa prevedeva in tal caso la decorrenza del tesseramento alla data di spedizione della raccomandata inviata dalla società e cioè il 30.09.2015; che, pertanto, il giocatore in questione aveva pienamente titolo a prendere parte all’incontro Real Team Matera - Pol. Sammichele disputatasi in data 3 ottobre 2015); che trattandosi di calciatore italiano mai tesserato per Federazioni estere (alla luce della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal calciatore interessato) il calciatore di cui trattasi rientra nelle specifiche aliquote dei partecipanti al gioco appositamente previste per le società di A2 dal Com. Uff. n.1/2015. Avverso la suddetta decisione proponeva reclamo la società Real Team Matera, lamentando, in sintesi, per quanto di possibile rilievo incidentale ai fini del presente giudizio, che lo status del giocatore, nato in Argentina, qualificato dalla Divisione Calcio a 5 “calciatore Italiano mai tesserato all’estero”, doveva essere oggetto di maggiori verifiche. In particolare, deduceva la ricorrente Real Matera, il “mai tesserato all’estero” risulta quanto mai dubbio se si pensa che la società Sammichele aveva in tempi non sospetti (stagione precedente) presentato il suo ingaggio (stampa) in modo enfatico specificando che il giocatore risultava essere il “capitano della Nazionale Argentina Under 20 campione del mondo 2014 e che lo stesso contava già diverse convocazioni con la Nazionale Maggiore”: pertanto, detto stato di cose forniva ampio spunto per una azione di verifica. Analogo discorso per quanto riguarda la qualificazione di cittadino Italiano, in quanto, a detta della ricorrente, la società Sammichele in data 3.10.2015 ha qualificato in distinta il calciatore come argentino, mentre in seguito ha presentato alla Divisione Calcio a 5 documenti (non in originale) che lo identificano come italiano. Concludeva, quindi, la società ricorrente, chiedendo l’accoglimento del reclamo e, per l’effetto, disporsi la perdita della gara del 3.10.2015 a carico della Polisportiva Sammichele e, in subordine, inviarsi gli atti al Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 al fine di poter decidere, per quanto di propria competenza, sulla base delle risultanza emerse e, in via di ulteriore subordine, ordinarsi alla Corte Sportiva d’Appello di inserire nel fascicolo processuale gli atti e le risultanze del presente procedimento allo scopo di instaurare ex novo l’iter di tutela per tutti i soggetti interessati. Rimessa la decisione alle Sezioni unite, considerate le sottese questioni di diritto e di procedura di rilievo generale da risolvere in via preliminare, la Corte federale di appello, osservato che la fattispecie si caratterizzava per un labirintico intrecciarsi di contrapposti interessi, tutti meritevoli di attenzione e tutela, oltre che per il susseguirsi di tutta una serie di errori o disattenzioni, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla società Real Team Matera. Premesso che la legittimazione ad impugnare non può essere ricondotta alla semplice presenza del presupposto sostanziale costituito dall’esistenza di un collegamento tra le posizioni giuridiche rappresentate, una interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni che disciplinano la fattispecie induceva la Corte a ritenere che la società “terza” difetti della necessaria 3 legittimazione a proporre reclamo, poiché priva di un interesse “diretto”. Ciò perché nel giudizio che ha ad oggetto la regolarità del tesseramento, parti, in senso stretto, aventi un interesse diretto possono essere considerate solo la società ed il tesserato o il soggetto del cui tesseramento si tratta, non essendo sufficiente, ai fini della legittimazione all’intervento del terzo nel giudizio ex art. 30, comma 18, C.G.S., il mero raccordo di una posizione sostantiva (quella del terzo, appunto) con quanto è dedotto in quel giudizio. Questa Corte Sportiva di Appello, sospeso il giudizio in attesa della definizione di quello pregiudiziale, sopra in sintesi riferito, pendente innanzi alla Corte Federale di Appello, all’esito di quest’ultimo ha rimesso in ruolo il procedimento d’appello proposto dalla società Real Team Matera. Alla seduta così fissata per il giorno 5 febbraio 2016 è comparso l’avv. Cucinotta, per delega avv. Filippo Colapinto, per la Pol. Sammichele, che, eccepito preliminarmente difetto di notifica, ha chiesto di essere autorizzata a depositare brevi note difensive scritte. È, altresì, comparso il dott. Tambone, per la ricorrente Real Team Matera, che, lette le note difensive della controparte, non si è opposto al deposito delle stesse, dimettendo copia leggibile della documentazione attestante la ritualità della notifica del ricorso e richiamandosi a quanto già dedotto in ricorso e nella nota integrativa dd. 4.2.2016. Chiuso il dibattimento, questa Corte, all’esito della camera di consiglio, disposta, preliminarmente, l’acquisizione delle note difensive d’udienza della resistente Pol. Sammichele, anche alla luce della non opposizione della difesa del Real Team Matera, disattesa l’eccezione di difetto di notifica sollevata dalla resistente, ha emesso la seguente ordinanza istruttoria: «dispone la trasmissione dall’Ufficio Tesseramento della FIGC, «del provvedimento integrale di revoca del tesseramento del calciatore Grasso Renzo Alfredo. Dispone altresì la trasmissione del predetto provvedimento alle parti interessate con termine di giorni 3 dal ricevimento per eventuali osservazioni scritte», rinviando il procedimento alla seduta del 16 febbraio 2016 per l’ulteriore discussione delle parti alla luce del predetto provvedimento. Con nota in data 8.2.2016 la Divisione Calcio a 5 ha trasmesso: 1) comunicazione di “revoca tesseramento calciatore Grasso Renzo Alfredo”, inviata alla ASD San Michele, nella quale, premesso che il predetto calciatore è stato tesserato il data 30.9.2015 «come calciatore mai tesserato per Federazione estera», evidenziato che, «a seguito di una verifica effettuata dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., il calciatore Grasso Renzo Alfredo è risultato essere stato precedentemente tesserato per la Federazione Argentina di Calcio», si dispone la revoca del tesseramento del predetto medesimo calciatore; 2) nota dell’Ufficio Tesseramenti del 13.11.2015, con allegata comunicazione della Federazione argentina; 3) nota dd. 11 novembre della Federazione argentina, nella quale si riferisce che il calciatore Grasso Renzo Alfredo «se encuentra inscripto en el Club Associacion Atletica Lujan de Cuyo del la Liga Mendocina de Futbol en condicion de jugador aficionado». In data 11 febbraio la socità Real Team Matera ha depositato una memoria difensiva. La ricorrente mette in rilievo come la revoca del tesseramento di cui trattasi sia intervenuta a seguito della verifica effettuata dall’Ufficio Tesseramenti F.I.G.C., all’esito della quale è emerso che il calciatore Grasso Renzo Alfredo è risultato tesserato in Argentina con lo status di calciatore dilettante. La revoca del tesseramento sarebbe, dunque, «atto conseguente e dovuto alla emersione per tabulas dell’irregolarità del tesseramento» medesimo. Evidenzia, altresì, la ricorrente, che la «condizione di “calciatore proveniente da Federazione estera” avrebbe» dovuto imporre al club istante di inoltrare l’intera pratica presso l’Ufficio Tessaramento della F.I.G.C.. Solo così, si sostiene, il tesseramento avrebbe potuto ottenere «quel carattere di esistenza giuridica, prima che di esecutività e di regolarità normativa, e di capacità di produrre effetti giuridici tra le parti del rapporto (cioè il club ed il calciatore) ed all’interno del sistema federale (partecipazione alle gare)». «Per altro verso», prosegue la ricorrente, «la documentazione agli atti depositata a corredo della richiesta di tesseramento n. DL4147079, era connotata da una gravissima violazione delle norme vigenti, in quanto, attraverso apposita “dichiarazione sostitutiva” il calciatore Grasso e la società Pol. Sammichele attestano l’assenza di qualunque tesseramento presso federazione estera». E questa «falsa attestazione», attraverso la pronuncia del T.F.N. di cui al Com. Uff. del 5/12 novembre 2015, «ha tratto in inganno il Giudice sportivo nella decisione che qui, con ulteriori ed 4 innovativi elementi probatori, si impugna». In definitiva, ritiene la ricorrente Real Matera che il venir meno di un presupposto di diritto implica la rimozione del fatto e, dunque, «la nullità assoluta del tesseramento sin dall’origine, con il conseguente venir meno degli effetti da esso prodotti come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza giuridica». Alla seduta del 16 febbraio 2016 è comparso l’avv. Cucinotta, per delega avv. Colapinto, per la Pol. Sammichele ed il dott. Tambone per la ricorrente Real Team Matera. Sentite le ulteriori considerazioni difensive delle parti, dichiarato chiuso il dibattimento, all’esito della camera di consiglio, questa Corte ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti Motivi Come già sopra evidenziato la vicenda oggetto del procedimento riguarda il tesseramento del calciatore Grasso Renzo Alfredo, nato in Argentina, dichiarato italiano, che non è (rectius, sarebbe) mai stato tesserato presso società straniere benché sembra abbia militato nelle nazionali argentine (under 20 e nazionale maggiore). Il predetto calciatore è stato tesserato dalla società Pol. Sammichele che ha spedito regolarmente la documentazione necessaria al tesseramento, che, però, non è mai pervenuta all’Ufficio competente. Il tesseramento, pertanto, si è perfezionato grazie ad una pronuncia (del TFN) con effetti, dunque, sostanzialmente “costitutivi”, sulla base, però, di una documentazione non in originale trasmessa via e-mail. Il calciatore, nel frattempo, è stato schierato dalla Pol. Sammichele in occasione, per quanto qui interessa, della gara del 3.10.2015 c/o Real Team Matera, gara il cui risultato è stato omologato dal Giudice Sportivo, con la decisione qui impugnata dalla società Real Team Matera, in virtù della decisione del T.F.N. - Sez. Tesseramenti di cui al Com. Uff. n. 5 del 5.11.2015, di cui si sopra detto. La decisione del presente procedimento sottende, dunque, la regolarità o meno del tesseramento del suddetto calciatore. Orbene, esaminata la documentazione acquisita al fascicolo e, segnatamente, la comunicazione da parte dell’Ufficio Tesseramento della FIGC, relativa alla revoca del tesseramento del calciatore Grasso Renzo Alfredo, questa Corte ritiene, come detto, meritevole di accoglimento il ricorso proposto dalla società Real Team Matera C 5. Infatti, a prescindere dalla formale denominazione (“revoca”) del provvedimento della Divisione Calcio a 5, non vi è dubbio alcuno che, essendo il calciatore di cui trattasi già tesserato all’estero, non sussistevano – sin dall’origine – i presupposti per il tesseramento del 30.9.2015 a favore della Pol. Sammichele. Nel suddetto provvedimento adottato dalla predetta Divisione per l’effetto della comunicazione ricevuta dall’Ufficio Tesseramento si specifica che «a seguito di una verifica effettuata dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., il calciatore Grasso Renzo Alfredo è risultato essere stato precedentemente tesserato per la Federazione Argentina di Calcio come attestato dalla stessa Federazione di cui si allega nota informativa». Se ne ricava, con ogni evidente chiarezza, che il calciatore di cui trattasi, in quanto già in precedenza tesserato presso altra Federazione, non poteva neppure alla data della richiesta di tesseramento (30.9.2015) e, comunque, alla data del 3.10.2015, giorno in cui è stata disputata la gara di cui trattasi, essere considerato in regola sotto tale profilo, difettandone i relativi presupposti di cui alla disciplina federale in materia. Insomma, deve ritenersi che, quantomeno ai fini incidentali che qui rilevano, il sopra indicato provvedimento della Divisione abbia natura meramente dichiarativa, sostanziandosi in un provvedimento vero e proprio di annullamento ex tunc del tesseramento. Del resto, il difetto strutturale o funzionale connesso alla mancanza di taluno degli elementi essenziali rendono, nella sostanza, nullo il tesseramento di cui trattasi. Nullità che opera di diritto, con la inevitabile conseguenza dell’incapacità dello stesso di produrre gli effetti tipici riconosciuti dall’ordinamento federale. In tale prospettiva, questo Collegio presta convinta adesione a quanto già affermato da precedente giurisprudenza, secondo cui «la invalidità del tesseramento fin dalla sua formazione ne impedisce gli effetti, anche se la sua declaratoria avviene soltanto successivamente, posto che il bene protetto dalla norma regolamentare ha per oggetto il rispetto delle regole da parte degli associati e perciò stesso la salvaguardia dei diritti di tutti gli affiliati alla reciproca osservanza delle 5 norme federali affinché nessuno possa trarre vantaggio dalla loro violazione» (CAF, in Com. Uff. n. 53/C del 17.5.2007). In definitiva, non sussistendo, sin dall’origine del tesseramento, i presupposti giuridicofederali per il tesseramento del calciatore Grasso Renzo Alfredo, lo stesso ha irregolarmente partecipato alla gara Pol. Sammichele/Real Team Matera del 3.10.2015. Rimanendo, pertanto, assorbita ogni altra diversa considerazione, atteso il fatto oggettivo dell’insussistenza dei presupposti per il tesseramento, non può che conseguire la sanzione della perdita della gara a carico della società che ha utilizzato il calciatore che, in realtà, non poteva averne titolo. Pertanto, acclarato, per quanto incidentalmente interessa ai fini del presente procedimento, che il calciatore Grasso Renzo Alfredo, pur non essendo in regola – alla data del 3.10.2015 – con il tesseramento, è stato schierato dalla Pol. Sammichele nella gara disputata contro la società Real Team Matera, in accoglimento del reclamo da quest’ultima compagine sportiva proposto, visto l’art. 17, comma 5, lett. a), C.G.S., questa Corte infligge alla predetta Pol. Sammichele la punizione sportiva della perdita della gara che, dunque, deve ritenersi omologata con il seguente risultato: Pol. Sammichele/Real Matera, 0 – 6. Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Real Team Matera C5 di Matera, accertata e ritenuta l’irregolare posizione di tesseramento del calciatore Grasso Renzo Alfredo alla data (3.10.2015) della disputa della gara Pol. Sammichele/Real Team Matera, visto l’art. 17, comma 5, lett. a), C.G.S., infligge alla predetta Pol. Sammichele la punizione sportiva della perdita della gara che, pertanto, deve ritenersi omologata con il seguente risultato: Pol. Sammichele/Real Matera 0 – 6. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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