F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/TFN del 04 Marzo 2016 (113) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MARIA CONTI (all’epoca dei fatti Direttore Generale della Reggina Calcio Spa), GIUSEPPE RANIERI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa – (nota n. 6973/1035 pf14-15 GT/dl del 15.1.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/TFN del 04 Marzo 2016
(113) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MARIA CONTI (all’epoca dei fatti Direttore Generale della Reggina Calcio Spa), GIUSEPPE RANIERI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 6973/1035 pf14-15 GT/dl del 15.1.2016).
Il deferimento Con provvedimento del 15 gennaio 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) Il Signor Salvatore Maria Conti, Direttore generale, all’epoca dei fatti, della Reggina Calcio Spa per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS (trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, CGS), con riferimento all’art. 9 comma 3 dello Statuto così come specificato ai punti 1. A.3) e 5 del C.U. 251/L Lega Pro del 5/6/2014, per aver sottoscritto la domanda di iscrizione al Campionato Lega Pro 14-15 senza poteri di legale rappresentanza della Società. 2) Il Signor Giuseppe Ranieri, Amministratore unico e legale rappresentante all’epoca dei fatti della Reggina Calcio Spa per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS (trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, CGS), con riferimento all’art. 9 comma 3 dello Statuto così come specificato ai punti 1. A.3) e 5 del C.U. 251/L Lega Pro del 5/6/2014, per aver consentito che la sottoscrizione della domanda di iscrizione al Campionato Lega Pro della Reggina Calcio Spa venisse effettuata dal Signor Salvatore Maria Conti, in difetto dei poteri di legale rappresentanza della Società. 3) La Società Reggina Calcio Spa per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per le violazioni ascritte al suo legale rappresentante ed al suo tesserato. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti Giuseppe Ranieri e Salvatore Maria Conti presentavano una memoria difensiva con la quale negavano ogni addebito e chiedevano il rigetto del deferimento. Nella loro difesa essi sostenevano che la domanda di iscrizione al campionato calcistico inoltrata dalla Reggina Calcio Spa per la stagione 2014/2015 fosse regolarmente e legittimamente sottoscritta dal Signor Conti. A sostegno della spiegata tesi, essi producevano procura speciale redatta per Notaio Federico di Reggio Calabria del 14 aprile 2014, a mezzo della quale veniva conferita al Signor Salvatore Conti il potere di rappresentare l’amministratore della Società deferiti, nonché la Società stessa, in tutti i rapporti con la FIGC. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Salvatore Maria Conti mesi 4 (quattro) di inibizione; nei confronti del Signor Giuseppe Ranieri mesi 4 (quattro) di inibizione; nei confronti della Società Reggina Calcio Spa l’ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00). É altresì comparso il legale dei deferiti, il quale nel riportarsi integralmente alla propria memoria difensiva, ha insistito per il proscioglimento dei deferiti da ogni addebito. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Dagli atti del procedimento disciplinare n. 1035 pf 14-15, avente ad oggetto “Accertamenti circa l’esistenza di posizioni irregolari all’atto dell’iscrizione al Campionato Lega Pro 2014/2015 con riferimento alla Società Carrarese Calcio Srl ed ad altre non meglio precisate Società associate” emergeva un’ipotesi di esistenza di posizione irregolare all’atto dell’iscrizione al Campionato Lega Pro 2014/2015 a carico della Reggina Calcio Spa. Veniva rilevato dalla Procura Federale che la domanda di iscrizione al Campionato Lega Pro 2014/2015 della Società Reggina Calcio Spa, datata 16.6.2014 ed autenticata in pari data, veniva sottoscritta dal Signor Salvatore Maria Conti nella qualità di Direttore Generale della Società medesima. Veniva altresì rilevato che nel modulo di censimento depositato presso la Lega Pro, con timbro al 30/6/2014, gli organismi statutari di rappresentanza legale della Reggina Calcio venivano indicati nella persona dell’A.U. Giuseppe Ranieri e del Direttore Generale Sig. Salvatore Conti; il relativo atto di nomina veniva individuato nel verbale dell’Assemblea/Consiglio di Amministrazione del 5/11/2013. Veniva ancora rilevato che il Sig. Salvatore Conti risultava quale componente del C.d.A. nel successivo verbale assembleare del 20/9/2014 ed anche nella visura della Camera di Commercio al 21/11/2014, data in cui la rappresentanza legale veniva assunta dal Presidente del C.d.A. Sig. Pasquale Foti. Risultava poi che, nonostante le richieste in fase inquirente sia alla Lega Pro che alla Lega Serie B di ottenere il verbale del 5/11/2013, citato nel censimento ed indicato come attributivo delle nomine dei legali rappresentanti, non era possibile acquisire il detto documento in quanto non rinvenuto tra quelli trasmessi dalla Lega Pro e non trasmesso dalla Lega Serie B per indisponibilità del medesimo. I deferiti nelle proprie memorie difensive eccepivano che la domanda di iscrizione al campionato calcistico inoltrata dalla Reggina Calcio Spa per la stagione 2014/2015 fosse in regola ed anche legittimamente sottoscritta dal Signor Salvatore Conti. A sostegno della spiegata tesi, il legale dei deferiti produceva procura speciale redatta per Notaio Federico di Reggio Calabria del 14 aprile 2014, a mezzo della quale veniva conferito al Signor Salvatore Conti il potere di rappresentare l’amministratore della Società e la Reggina Calcio Spa in tutti i rapporti con la FIGC. Le osservazioni dei deferiti sono meritevoli di essere accolte in quanto la procura notarile era stata regolarmente inviata alla Lega, e conferiva i più ampi poteri al Signor Salvatore Conti, di operare nell’ambito della FIGC, ivi inclusa la facoltà di presentare la domanda di iscrizione al campionato Lega Pro 2014/2015 nell’interesse della Reggina Calcio Spa. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, nessun comportamento antiregolamentare può essere contestato ai deferiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, respinge il deferimento proposto dalla Procura Federale e proscioglie tutti i deferiti da ogni addebito.
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