LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 178 DEL 15.03.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. LAZIO – soc. ATALANTA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 178 DEL 15.03.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. LAZIO – soc. ATALANTA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 12.03 del 14 marzo 2016) in merito al comportamento tenuto al 45° minuto del primo tempo dal calciatore Mauricio Dos Santos (Soc. Lazio) nei confronti del calciatore Mauricio Pinilla (Soc. Atalanta); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le (poche) immagini televisive disponibili, riconducibili ad un’unica telecamera con un angolo di ripresa non particolarmente favorevole, documentano che, nella circostanza segnalata, all’atto di una rimessa laterale effettuata dalla squadra nera-azzurra, i due protagonisti, nella zona centrale del campo, scattavano in avanti a stretto contatto per contendersi il pallone. In tale frangente, il calciatore bergamasco cadeva dolorante al suolo, sicuramente colpito al capo dal braccio sinistro del calciatore laziale. L’Arbitro interrompeva l’azione per consentire l’intervento dei sanitari, senza disporre alcun provvedimento disciplinare. A tale proposito, il Direttore di gara, interpellato da questo ufficio, dichiarava (mail delle ore 14.19 del 14 marzo 2016): “In merito all'accaduto del 45' del primo tempo della gara, non ho potuto vedere e valutare il contatto tra i calciatori Mauricio e Pinilla poiché, girato di spalle ed intento a controllare il calciatore che stava per battere la rimessa laterale.”. Ritiene questo Giudice che dalle immagini televisive non può essere tratta una incontrovertibile valutazione circa l’intera dinamica del movimento del braccio del calciatore laziale (una gomitata? un contatto dell’avambraccio? il braccio portato volutamente all’indietro per colpire l’antagonista?), circa l’energia impressa e circa, soprattutto, l’intenzionalità che connota la condotta violenta. E in dubio pro reo. P.Q.M. delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio in merito alla segnalazione del Procuratore federale circa la condotta del calciatore Mauricio Dos Santos (Soc. Lazio).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it