LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 178 DEL 15.03.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. UDINESE – Soc. ROMA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 178 DEL 15.03.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. UDINESE – Soc. ROMA Il Giudice sportivo, letta la relazione della Procura federale nella quale, tra l’altro, si attesta che “..... al termine della partita i calciatori dell’Udinese, come consuetudine, si portavano sotto la curva occupata dai loro tifosi e supporters per ringraziare per il supporto ricevuto durante l’incontro. A questo punto, circa 500 tifosi dell’Udinese hanno iniziato a contestare con animosità e veemenza, ma senza alcuna violenza, i giocatori presenti, che non hanno reagito in alcun modo alle provocazioni e agli insulti verbali, portandosi di fronte al pubblico volontariamente a circa 7-8 metri dagli spalti.In questo frangente, uno di questi pseudo tifosi, ha scavalcato la barriera di protezione per poter contestare da vicino i giocatori ma veniva prontamente bloccato dagli stewards. ....L’intera vicenda ha avuto una durata approssimativa di circa 10 minuti e non si sono rilevati fatti violenti, ne da parte dei tifosi ne tanto meno da parte dei giocatori che con il loro comportamento hanno contribuito a non determinare lo svilupparsi di episodi incresciosi in violazione al CGS. .........” ritenuto che nel comportamento dei calciatori bianco-neri, così puntualmente riferito, non sono ravvisabili gli estremi sanzionatori di cui all’art. 12, n.8 CGS in quanto, nelle circostanze in causa, non hanno sottostato a forme di intimidazione o ad atteggiamenti comunque lesivi della loro dignità; delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio.
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