COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 10/3/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. REAL CARSOLI, AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2017 INFLITTA DAL G.S. AL DIRIGENTE FRANCO CARDILLI IN RELAZIONE ALLA GARA MOSCIANO CALCIO – REAL CARSOLI, DISPUTATA IL 17.1.16 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. n° 32 DEL 21.1.16 – C.R.A.).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°42 del 10/3/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA A.S.D. REAL CARSOLI, AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2017 INFLITTA DAL G.S. AL DIRIGENTE FRANCO CARDILLI IN RELAZIONE ALLA GARA MOSCIANO CALCIO – REAL CARSOLI, DISPUTATA IL 17.1.16 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. n° 32 DEL 21.1.16 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. REAL CARSOLI ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti del dirigente Cardilli con la seguente motivazione: “ …. Perché a fine primo tempo al rientro negli spogliatoi assumeva comportamento antisportivo nei confronti di un A.A. Dopo essere stato all'allontanato dall'arbitro, si scagliava contro l'A.A. minacciandolo gravemente e lo afferrava per il collo con la mano destra provando a stringere la presa. L'Assistente riusciva a divincolarsi ricevendo nel mentre un pizzicotto sotto il collo, senza conseguenze, unitamente ad offese e minacce. Rapporto A.A. …. ”.
Ha dedotto l’appellante l’insussistenza dei fatti addebitati, in quanto non avrebbe assolutamente toccato l’assistente arbitrale ed il direttore di gara sarebbe venuto meno al dovere di comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza riferendo circostanze prive di fondamento. Ha, quindi, concluso per l’annullamento della sanzione ovvero, in via subordinata, per la sua riduzione.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, specificando con dovizia di particolari tutti i comportamenti e le circostanze che hanno dato origine al provvedimento impugnato.
Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Risulta in maniera inequivocabile e ciò in modo particolare alla luce di quanto riferito nel supplemento di rapporto che il Cardilli si è reso responsabile dei comportamenti consistiti in atti di violenza, anche senza conseguenze particolari, nonché in gravi minacce e ingiurie nei confronti sia del direttore di gara, sia dell’assistente arbitrale e che, solo con l’arrivo dei dirigenti del Mosciano, era stato possibile allontanare lo stesso Cardilli.
La sanzione inflitta dal primo giudice deve ritenersi congrua e adeguata ai comportamenti sopra descritti, con la conseguenza che la decisione impugnata deve essere integralmente confermata.
Per questi motivi, la Corte
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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