COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 10/3/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: – DEL SIG. CALISTA ROCCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. COLLE CORBINO, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMI I E IV N.O.I.F., PER AVERE, NELLA SUA QUALITÀ ED IN RAGIONE DEL SUO DOVERE DI VIGILANZA, PERMESSO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO, AL SIG. CALISTA GIOVANNI, ALLENATORE ABILITATO, DI SVOLGERE, NELLA STAGIONE 2014, ATTIVITÀ TECNICA IN FAVORE DELLA A.S.D. COLLE CORBINO IN ASSENZA DI ALCUN TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ; DI ESSERE ISCRITTO NELLE DISTINTE DI GARA DEL 21.12.2014, 18.1.2015, 1.2.2015 E 22.2.2015 CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, RISULTANDO TITOLARE DI UNA TESSERA PERSONALE DIRIGENTI N° 498800, RICHIESTA DALLA A.S.D. COLLE CORBINO E CONVALIDATA DAL C.R. ABRUZZO IL 23.12.2014, IL TUTTO IN ASSENZA DELLA NECESSARIA ISTANZA SOSPENSIVA AL SETTORE TECNICO, COME RICHIESTA DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 10/3/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: - DEL SIG. CALISTA ROCCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. COLLE CORBINO, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMI I E IV N.O.I.F., PER AVERE, NELLA SUA QUALITÀ ED IN RAGIONE DEL SUO DOVERE DI VIGILANZA, PERMESSO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO, AL SIG. CALISTA GIOVANNI, ALLENATORE ABILITATO, DI SVOLGERE, NELLA STAGIONE 2014, ATTIVITÀ TECNICA IN FAVORE DELLA A.S.D. COLLE CORBINO IN ASSENZA DI ALCUN TESSERAMENTO CON LA STESSA SOCIETÀ; DI ESSERE ISCRITTO NELLE DISTINTE DI GARA DEL 21.12.2014, 18.1.2015, 1.2.2015 E 22.2.2015 CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, RISULTANDO TITOLARE DI UNA TESSERA PERSONALE DIRIGENTI N° 498800, RICHIESTA DALLA A.S.D. COLLE CORBINO E CONVALIDATA DAL C.R. ABRUZZO IL 23.12.2014, IL TUTTO IN ASSENZA DELLA NECESSARIA ISTANZA SOSPENSIVA AL SETTORE TECNICO, COME RICHIESTA DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Con nota del 12.6.16, il Procuratore Federale Aggiunto della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale il sig. Calista Rocco per le contestazioni sopra specificate. Con raccomandata aa.rr. del 9.2.16 e regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate al soggetto deferito la detta violazione e gli veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 7.3.16, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.All’udienza di trattazione compariva, per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre non compariva il soggetto deferito.Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità della notifica all’interessato, dava inizio alla trattazione del procedimento.Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione concludeva per l’affermazione della sua responsabilità, chiedendo l’applicazione della sanzione di mesi tre di squalifica e, nei confronti della società Colle Corbino, chiedeva applicarsi la sanzione dell’ammenda di € 500,00. Preliminarmente rileva il Tribunale che nei confronti della società Colle Corbino (matr. 932224) non si è proceduto per essere la stessa inattiva dal 7.8.2015.Osserva lo stesso Tribunale che la responsabilità del Calista risulta documentalmente provata, mentre la sua mancata comparizione e il non aver giustificato in qualche modo il suo comportamento, appaiono sintomatiche di tale responsabilità.Ritiene, pertanto, il Tribunale che nei confronti del Calista debba essere applicata la sanzione della squalifica per mesi due.P.Q.M.Il Tribunale Federale territoriale infligge al sig. Calista Rocco la sanzione della squalifica per mesi due.Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. e al soggetto deferito.
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