COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.71 della Società A.S.D. BORGO GRECANICO 2015 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.102 del 29.1.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Borgo Grecanico 2015 – Bocale Calcio 1983 del 26.1.2016 Campionato Juniores Regionale, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore DE PIETRO Antonino fino al 30.6.2019, squalifica del calciatore MANGANARO Antonio fino al 31.12.2016 anche nella sua qualità di capitano, squalifica del calciatore ISAICU George per DUE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.71 della Società A.S.D. BORGO GRECANICO 2015 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.102 del 29.1.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Borgo Grecanico 2015 – Bocale Calcio 1983 del 26.1.2016 Campionato Juniores Regionale, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore DE PIETRO Antonino fino al 30.6.2019, squalifica del calciatore MANGANARO Antonio fino al 31.12.2016 anche nella sua qualità di capitano, squalifica del calciatore ISAICU George per DUE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA Nella seduta del 22 febbraio 2016, preso atto della gravità delle sanzioni irrogate in primo grado e della complessità dei fatti oggetto di decisione, si riteneva opportuno procedere ad un approfondimento di indagine, per cui veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara di cui in epigrafe per la seduta del 14/3/2016; In via preliminare, è da dirsi che la prova filmata di cui si chiede l’acquisizione, che non offre alcuna garanzia tecnica in merito alla sua provenienza, non può essere ammessa in quanto la fattispecie oggetto di esame non rientra tra quelle ricomprese all’art. 35 C.G.S.. Nell’odierna seduta l’arbitro ascoltato a chiarimenti ha confermato quanto riportato nel supplemento di rapporto respingendo ogni confutazione in merito alla responsabilità dei calciatori e conseguentemente della società Borgo Grecanico per i fatti imputati. In particolare ha ribadito di aver sospeso la gara a seguito di un atto di violenza perpetrato nei suoi confronti da parte del calciatore De Pietro Antonino che gli ha impedito di continuare la gara perché stordito. I fatti per come riportati non possono esser posti in dubbio ed, in particolare, va affermato che il colpo ricevuto dall’arbitro ha impedito allo stesso di continuare nella direzione di gara. Ritiene in pratica questo Collegio che ci fossero i presupposti richiesti dalla norme federali e dalla giurisprudenza delle Corti superiori di giustizia sportiva per sospendere la gara. Ritiene parimenti, questo Collegio, che le sanzioni vadano ridimensionate tenendo conto della gravità dei comportamenti posti in essere dai tesserati del Borgo Grecanico. La responsabilità attribuita al capitano Manganaro Antonio per mancata assistenza all’arbitro non può comportare una pena così severa, atteso che il responsabile dell’atto di violenza è stato individuato. Appare congruo, pertanto, attribuirgli esclusivamente il mancato adempimento al “generico” dovere di lealtà, probità e correttezza e sanzionarlo con pena da riportare a tutto il 15 marzo 2016. Al calciatore De Pietro Antonino appare parimenti congruo ridurre la squalifica a tutto il 31 dicembre 2017 nonché ridurre la sanzione afflittiva nei confronti della società ad un punto di penalizzazione, in linea con le ultime decisione di questa Corte, essendosi la violenza nei confronti dell’arbitro perfezionata in un gesto unico, da definirsi pertanto isolato. Da ultimo l’impugnativa avverso la sanzione della squalifica pari a due giornata del calciatore Isaicu George va dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 45, comma 3, C.G.S. e quella avverso l’ammenda di 200 € da rigettarsi. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: -riduce a UNO (1) i punti di penalizzazione in classifica inflitta alla A.S.D. BORGO GRECANICO 2015; -riduce la squalifica irrogata al calciatore DE PIETRO Antonino a tutto il 31 DICEMBRE 2017; -riduce la squalifica irrogata al calciatore MANGANARO Antonio a tutto il 15 MARZO 2016; -dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la squalifica per due giornate del calciatore ISAICU George; -rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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