COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.96 della Società POL.REAL COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.44 SGS del 3.3.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Real Cosenza – SC Alessandro Rosina del 27.2.2016 Campionato Allievi Regionali).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.96 della Società POL.REAL COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.44 SGS del 3.3.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Real Cosenza – SC Alessandro Rosina del 27.2.2016 Campionato Allievi Regionali). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA che il Giudice Sportivo Territoriale, con C.U. n.44 SGS del 03/03/2016 del Comitato Regionale Calabria-Attività Giovanile, ha rilevato d’ufficio che: nella gara Pol. Real Cosenza - A.S.D. SC Alessandro Rosina (valevole per il Campionato Regionale Allievi) del 27/02/2016, la società Pol. Real Cosenza faceva partecipare il calciatore Branda Riccardo nato il 22/03/2006 (matr. n.2020496), subentrato al 15° del II tempo; il suddetto calciatore è di età inferiore ai 14 anni, previsti quale limite di età per la partecipazione al Campionato Regionale Allievi (come da C.U. n.1 dell’01/07/2015 del Settore Giovanile e Scolastico). Il primo giudice, alla luce di quanto sopra, ha inflitto alla società Pol. Real Cosenza la punizione sportiva della perdita della gara de qua col punteggio di 0-3. La società Pol. Real Cosenza propone reclamo avverso la suddetta decisione, chiedendo l’annullamento della sanzione irrogata, sostenendo che “per mero errore materiale nella compilazione on line-LND della distinta di gara” sarebbe stato indicato al n.17 Branda Riccardo anziché Branda Ludovico, nato il 27/09/2000 (matr. n.6796321), entrambi calciatori tesserati con la soc. Real Cosenza. A sostegno di tale tesi, la reclamante allega al ricorso la fotocopia delle tessere F.I.G.C. di entrambi i calciatori ed, inoltre, una fotografia che li ritrae uno accanto all’altro dalla quale emergerebbe “con assoluta evidenza la differenza strutturale fra i due tesserati”. Il direttore di gara, sentito a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, ha dichiarato di essere assolutamente certo che il calciatore schierato dalla Pol. Real Cosenza col n.17 non è Branda Riccardo, ma Branda Ludovico da lui personalmente conosciuto, confermando, quindi, quanto sostenuto dalla società nel ricorso in esame. Alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene accertato che vi sia stato un errore materiale nella compilazione della distinta da parte della reclamante e che il calciatore effettivamente impiegato nella gara in esame sia Branda Ludovico e non Branda Riccardo e, conseguentemente, delibera di annullare la sanzione inflitta in I grado alla Pol. Real Cosenza della perdita della gara col punteggio di 0-3, ripristinando il risultato conseguito sul campo: Pol. Real Cosenza - A.S.D. SC Alessandro Rosina 6 – 3- Campionato Allievi Regionali. P.Q.M. in accoglimento del reclamo, delibera di: annullare la sanzione inflitta in I grado alla Pol Real Cosenza della perdita della gara Pol. Real Cosenza - A.S.D. SC Alessandro Rosina del 27/02/2016-- col punteggio di 0-3; ripristinare il risultato 6 – 3, conseguito sul campo, della Gara Pol. Real Cosenza - A.S.D. SC Alessandro Rosina del 27.2.2016; accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.
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