COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.97 del sig. TEDESCO Carmine (tesserato della Società Polisportiva Molocchiese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 25.2.2016 (squalifica per CINQUE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 15 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.97 del sig. TEDESCO Carmine (tesserato della Società Polisportiva Molocchiese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 25.2.2016 (squalifica per CINQUE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA che, dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Polisportiva Molochiese - A.S.D. Mixreggio C/5 del 17/02/2016 , Coppa Calabria Calcio a 5, risulta che: - al 14° del II tempo veniva espulso il calciatore Tedesco Carmine (capitano della Pol. Molochiese) per aver colpito un calciatore avversario con uno schiaffo, mentre il gioco era in svolgimento in altra parte del campo;- dopo essere uscito dal terreno di gioco, Tedesco si posizionava dietro la rete di recinzione, tenendo un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione a quanto sopra, ha squalificato il calciatore Tedesco Carmine per cinque gare effettive (cfr. C.U. n.117 del 25/02/2016 del Comitato Regionale Calabria). Il reclamante contesta il contenuto del referto arbitrale, sostenendo di non aver posto in essere né l’atto di violenza nei confronti del calciatore avversario (essendosi trattato, a suo dire, di un gesto mal interpretato ed enfatizzato dall’arbitro) né il comportamento offensivo e minaccioso verso il direttore di gara. Ritiene questa Corte che i fatti per come narrati in maniera puntuale dall’arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S). Tuttavia in cosiderazione della natura, dell’entità e della modalità dei fatti ascritti al Tedesco, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica inflittagli in primo grado; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore TEDESCO Carmine a QUATTRO gare effettive e dispone restituirsi la tassa.
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