COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 DEL 15 MARZO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico di: – la società A.S.D. COTRONEI 1994 Sig. ALESSIO ORLANDO, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Cotronei 1994, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore, Sig. Filippo TRAPASSO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 13.12.2014 (reclamo n° 155/34) pubblicata con il C.U. n° 2 (Stagione sportiva 2014/2015) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; , per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., del comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. APPLICAZIONE SANZIONE EX ART.23 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 DEL 15 MARZO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico di: - la società A.S.D. COTRONEI 1994 Sig. ALESSIO ORLANDO, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Cotronei 1994, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore, Sig. Filippo TRAPASSO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 13.12.2014 (reclamo n° 155/34) pubblicata con il C.U. n° 2 (Stagione sportiva 2014/2015) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; , per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., del comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. APPLICAZIONE SANZIONE EX ART.23 DEL C.G.S. IL DEFERIMENTO Il Sostituto Procuratore Federale, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 1077pf14-15 avente a oggetto: “Mancato adempimento, entro il termine stabilito, da parte della Soc. A.S.D. Cotronei della somma di € 3.650,00 in favore dell’allenatore Filippo Trapasso (delibera C.A. presso LND di cui al CU n. 2 del 13.12.2014)”; vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata; rilevato che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive e non hanno chiesto di essere sentiti; rilevato che nell’ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, e in particolare: -nota del Comitato Regionale Calabria del 12/05/2015, pervenuta alla Procura Federale in data 18/05/2015, con cui si segnalava l’inadempimento della società A.S.D. Cotronei 1994; -raccomandata A/R, avente a oggetto la richiesta di avvenuto pagamento, inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società A.S.D. Cotronei 1994 in data 20/2/2015; -decisione del Collegio Arbitrale presso la LND assunta nel corso della riunione del 13/12/2014 (Reclamo n° 155/34), pubblicata con il C.U. n° 2 (stagione sportiva 2014/2015) comunicata alla società A.S.D. Cotronei 1994 mediante lettera raccomandata ricevuta in data 13.2.2015; -ricorso del 21.5.2014, promosso dal Sig.Trapasso Filippo innanzi al Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti, con allegata copia dell’accordo economico (stagione sportiva 2013/2014) tra lo stesso Signor Trapasso e la Società ASD Cotronei 1994; -nota del Comitato Regionale Calabria del 13/07/2015, pervenuta alla Procura Federale in data 20/07/2015, con cui si trasmetteva quietanza liberatoria del Sig.Trapasso Filippo, depositata dalla società ASD Cotronei 1994; -organigramma stagioni sportive 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 della società A.S.D.Cotronei 1994; rilevato che dall’esame dei documenti sopra indicati è emerso che: - in data 13/12/2014 il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., in accoglimento del reclamo presentato dall’allenatore Filippo Trapasso condannava la società A.S.D. Cotronei 1994 al pagamento in favore dello stesso della somma di € 3.650,00; - la predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. veniva comunicata alla società A.S.D. Cotronei 1994 mediante lettera raccomandata ricevuta in data 13.2.2015; - la Società A.S.D. Cotronei 1994 non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale; ritenuto, dunque, che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili al soggetto qui di seguito indicato in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società: -Sig. Alessio ORLANDO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Cotronei 1994: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore, Sig. Filippo TRAPASSO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 13.12.2014 (Reclamo 155/34), pubblicata con il C.U. n° 2 (Stagione sportiva 2014/2015), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., della Società A.S.D Cotronei 1994, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti; per i motivi sopra esposti, visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.; DEFERIVA innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: il Signor ALESSIO ORLANDO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. COTRONEI 1994, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore, Sig. Filippo TRAPASSO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 13.12.2014 (Reclamo n° 155/34) pubblicata con il C.U. n° 2 (Stagione sportiva 2014/2015) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; -la società A.S.D. COTRONEI per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., del comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. La seduta dell’11 gennaio 2016 veniva rinviata per un legittimo impedimento del Rappresentante della Procura Federale. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 1° febbraio 2016, comparivano davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Raffaele Silipo, l’avvocato Mario Scavelli in rappresentanza del signor Alessio Orlando Presidente dell’A.S.D. ed il signor Savelli Nicola in rappresentanza della società A.S.D. Cotronei 1994. Il Sostituto Procuratore rappresenta che è intervenuto l’accordo con i deferiti sopra citati impegnandosi a depositarlo dopo aver avuto la condivisione da parte della Procura Generale dello Sport. Chiedeva, pertanto, la sospensione dei termini di cui all’art.34 bis del C.G.S.. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’accordo tra i deferiti sopra menzionati e la Procura Federale, sospendeva il procedimento per gli adempimenti di cui all’art. 23 C.G.S.. Nella riunione odierna,14 marzo 2016 , in merito all’applicazione della sanzione ex art.23 del C.G..S. a carico della Società A.S.D. Cotronei 1994 e del Presidente Alessio Orlando: IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE -vista la documentazione trasmessa dalla Procura Federale; - vista la richiesta di applicazione della sanzione formulata il 01febbraio 2016 dall’ Avv. Mario Scavelli in rappresentanza del signor Alessio Orlando, Presidente dell’A.S.D. Cotronei 1994,nonché dal signor Savelli Nicola in rappresentanza della società A.S.D. Cotronei 1994; - vista la prestazione di consenso da parte della Procura Federale; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - rilevato che la Procura Generale dello Sport non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione dell’inibizione di mesi quattro (4) per Alessio Orlando, dell’ammenda di € 500,00 e di UN (1) punto di penalizzazione in classifica nei confronti della Società ASD Cotronei 1994; - visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua; - rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23 C.G.S.. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale preso atto del patteggiamento irroga: -al Presidente ALESSIO ORLANDO l’inibizione per mesi QUATTRO (4) e quindi fino al 17 LUGLIO 2016; -alla Società A.S.D COTRONEI 1994 UN (1) punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2015/20016 nel campionato di Promozione e l’ammenda di € 500,00, che, che ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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